Pension Benefit Division Following Divorce Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that stipulated the division of occupational pension benefits accumulated during the marriage, the court was tasked with calculating the specific amount to be transferred. The court determined that since the ex-husband had no prior pension assets at the time of marriage, the entire exit benefit amount of CHF 11,769.95 accrued by the final divorce judgment date (January 4, 2006) was subject to division, resulting in a mandatory transfer of half that sum, CHF 5,885.00, plus compensatory interest calculated from the judgment date, to a vested benefits account for the ex-wife.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 CC, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Benefit Division Following Divorce Decree: The court determined that since the ex-husband had no prior pension assets at the time of marriage, the entire exit benefit amount of CHF 11,769.95 accrued by the final divorce judgment date (January 4, 2006) was subject to division, resulting in a mandatory transfer of half that sum, CHF 5,885.00, plus compensatory interest calculated from the judgment date, to a vested benefits account for the ex-wife.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning concerning the transfer method, but the actual order (point 2) mandates the payment based on the division calculation, referring to the interest calculation basis derived from this context.
Cited in the reasoning to establish the minimum compensatory interest rate applied to the transferred amount in order 2.
Cited in the reasoning to establish the minimum compensatory interest rate applied to the transferred amount in order 2.
Cited in the reasoning to determine the default late payment interest mentioned as applicable if payment deadlines are missed relative to order 2.
Cited analogously in the reasoning to justify the compulsory transfer of the amount to a vested benefit plan, which is the operational mandate in order 2.
This article indicates the procedural framework under which the court acted, which is relevant to the context of the division order (point 1 and 2).
This provision establishes the jurisdiction for the calculation/division proceedings, which led to the final orders.
This provision establishes the jurisdiction for the calculation/division proceedings, which led to the final orders.
Cited in the reasoning that permitted the court to decide with a single judge, which establishes the composition of the body issuing the final orders.
Cited in the reasoning that permitted the court to decide with a single judge, which establishes the composition of the body issuing the final orders.
This article defines the substance (pension benefits acquired during marriage) that is being divided in order 1 and transferred in order 2.
This article defines the substance (pension benefits acquired during marriage) that is being divided in order 1 and transferred in order 2.
Cited in the reasoning regarding the transfer of the vested benefit amount, relevant to the action in order 2.
Cited in the reasoning regarding the transfer of the vested benefit amount, relevant to the action in order 2.
Cited in the reasoning to determine the default late payment interest mentioned as applicable if payment deadlines are missed relative to order 2.
The decision does not include any explicit reference to 'Art. 66 LTF' in the dispositive (orders 1-4) for imposing costs, thus it is excluded based on the strict rule.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2006.66 rg/td · Lugano 15 marzo 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 13/14 dicembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1 a
1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 29 novembre 2005, cresciuta in giudicato il 4 gennaio 2006, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________) e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato concordato il diritto della ex moglie alla metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall’ex marito durante il matrimonio;
- il 13/14 dicembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo della prestazione accumulata da CV 1 durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ad entrambi gli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali. Al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (4 gennaio 2006, momento determinante ai fini della divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) egli disponeva per contro presso la CV 2 di una prestazione d’uscita di fr. 11'769.95 (IV), a valere quale importo accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione;
- stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a AT 1 spetta quindi un accredito di fr 5'885.--;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 5'885.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 4 gennaio 2006 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (X);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 11'769.95.
2.- E' fatto ordine alla CV 2 (__________) di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (__________), la somma di fr. 5'885.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 gennaio 2006.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti