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34.2006.59 • TCAS TI 34.2006.59 Generato dall'IA

Insured Party v. Professional Pension Institution: Jurisdiction Dispute and Case Transfer

Numero d'incarto 34.2006.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An insured party petitioned the Cantonal Insurance Tribunal contesting the professional pension institution's withholding of full annuity payments starting January 2005 due to an alleged set-off claim for improperly received benefits. The defendant institution contested the jurisdiction of the Tribunal, and the petitioner ultimately acknowledged the territorial incompetence of the court, requesting a transfer of the case. The Tribunal, affirming that jurisdiction under relevant professional pension law is determined by the defendant's Swiss seat or domicile or the location of the insured's employment at the time the claim became due, found that neither condition was met for the Ticino court, as the defendant institution was not based there and the employment location was elsewhere. Consequently, the petition was declared inadmissible due to lack of territorial jurisdiction, and the case files were ordered to be transmitted to the competent administrative court in the canton where the employment was located and the defendant institution's seat resides.

Regesto Legislator

Ufficiale

Irricevibilità di una petizione promossa da un assicurato nei confronti del proprio istituto previdenziale per carenza di competenza territoriale

Parole chiave

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istituto di previdenza domanda di prestazione d'assicurazione competenza territoriale domicilio di una parte rendita assicurativa oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Art. 73 cpv. 1 LPP
- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 che in quello valido dal 1.
Art. 73 cpv. 3 LPP
Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule which justifies declaring the petition inadmissible.
Art. 65 cpv. 1 OCPC
- l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP.
Art. 73 LPP
- a norma dell’art. 73 cpv.
Art. 65 cpv. 2 OCPC
3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;
Art. 2 OCPC
- dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________, affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1);
Art. 73 cpv. 2 LPP
Cited in the reasoning regarding the principle that the procedure is free of charge, which supports the decision on costs.
art. 65 cpv. 2 OCPC 1
Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule which justifies declaring the petition inadmissible.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 cpv. 3 LPP

Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule which justifies declaring the petition inadmissible.

art. 65 cpv. 2 OCPC 1

Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule which justifies declaring the petition inadmissible.

art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning regarding the principle that the procedure is free of charge, which supports the decision on costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2006.59 rg/sc · Lugano 15 dicembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 27 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

CO 1 in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto l’attore, già direttore __________, conviene dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, contestando il mancato versamento, a far tempo dal gennaio 2005, dell’intera rendita della previdenza professionale di sua spettanza e rim-proverando all’istituto previdenziale di aver illecitamente operato una compensazione con asserite pretese di restituzione di prestazioni indebitamente percepite;

- con la risposta di causa la CO 1, richiamati gli artt. 73 cpv. 3 LPP e 65 cpv. 2 OCPC 1, chiede la reiezione della petizione per carenza di competenza territoriale;

- nel termine assegnatogli per prendere posizione sull’eccezio-ne sollevata da controparte, con scritto 11 dicembre 2006 il patrocinatore dell’attore ha comunicato di riconoscere l’in-competenza territoriale di questo TCA postulando l’assegna-zione di un termine di 60 giorni per inoltrare l’azione al competente tribunale di __________;

- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1° revisione della LPP - le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le. L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata revisione - stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460);

- l’art. 65 cpv. 1 OCPC 1 stabilisce che per le azioni promosse in seguito a vertenze fra Publica e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP. Come l’art. 73 cpv. 3 LPP, anche l’art. 65 cpv. 2 OCPC 1 prescrive che il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insediamento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata;

- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 1999, p. 57);

- dal fascicolo emerge che l’attore, fino alla cessazione della sua attività lavorativa avvenuta nel 1986, ha prestato lavoro a __________ in qualità di direttore dell’__________ alle dipendenze della __________, affiliata quale datore di lavoro alla __________, ora CO 1 con sede a __________ (art. 2 OCPC 1);

- risulta quindi che l’istituto previdenziale convenuto non ha sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’a-zienda presso cui l’attore é stato impiegato;

- di conseguenza la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve essere negata;

- essendo nella specie __________ sia luogo dell’azienda presso la quale l’attore è stato impiegato sia sede della CO 1, gli atti - conformemente al principio generale valido anche nell’am-bito delle assicurazioni sociali, secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA 19 novembre 2002 nella causa B. [B 10/02], 25 gennaio 2000 nella causa B. [H 363/99]; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, FS Koller 1993, p. 459s) - devono essere trasmessi al competente Ver-waltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;

- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP). Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.

2.- Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti