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34.2006.58 • TCAS TI 34.2006.58 Generato dall'IA

Pension Division Following Divorce Decree

Numero d'incarto 34.2006.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension benefits accrued during the marriage, the court assumed jurisdiction for the calculation and division of these assets, applying the relevant federal laws which define the divisible portion as the difference between the benefit at divorce and the benefit at marriage, plus accrued interest. The court determined that one party accrued an exit benefit of approximately 120,346.10, while the other party's divisible benefit, considering their pre-marital vested benefits, was calculated at 77,023.40; consequently, the court ordered the former's pension institution to transfer the net difference of 21,661.35, plus compensatory interest calculated from the date the divorce decree became final, to the other party's vested benefits institution.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Division Following Divorce Decree: The court determined that one party accrued an exit benefit of approximately 120,346.10, while the other party's divisible benefit, considering their pre-marital vested benefits, was calculated at 77,023.40; consequently, the court ordered the former's pension institution to transfer the net difference of 21,661.35, plus compensatory interest calculated from the date the divorce decree became final, to the other party's vested benefits institution.

Parole chiave

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sentenza di divorzio calcolo della rendita trasferimento di patrimonio tasso d'interesse prestazione di previdenza istituto di libero passaggio Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 1 LFLP

This provision governed the division of exit benefits acquired during marriage, which is the subject of orders 1 and 2.

art. 122 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning section concerning the calculation of the net amount due to CV 1, which leads to order 3.

artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2

Cited in the reasoning to determine the compensatory interest rate applied to the transferred sum in order 3.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

Cited in the reasoning regarding default interest applicable if payment is delayed, which is linked to the financial consequence in order 3.

art. 142 CC

This article concerns the referral procedure that initiated the process being ruled upon.

art. 25a cpv. 1 LFLP

This provision establishes the competence of the Cantonal Court of Insurance (TCA) to rule on the division calculation, as referenced in the context of the referral.

artt. 38 e 135 OG

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, which informs the instruction in order 5.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2006.58 rg/td · Lugano 15 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 27 ottobre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 28 settembre 2006, cresciuta in giudicato il 23 ottobre 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) e deciso una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

- il 27/30 ottobre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- determinante ai fini della divisione é il momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]);

- dalla documentazione acquisita agli atti emerge che durante il matrimonio (17 giugno 1988-23 ottobre 2006) AT 1 ha acquisito presso la AT 2 una prestazione d’uscita di fr. 120'346.10 calcolata in applicazione dell’art. 22 LFLP (V, Vbis);

- al momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 6'214.-- presso la __________ (XII). Il 23 ottobre 2006 essa disponeva per contro di una prestazione d’uscita di fr. 89'157.40 presso la CV 2, la quale, considerando la prestazione presente alla data del matrimonio presso la __________, ha quantificato l’a-vere soggetto a divisione ex art. 22 LFLP in fr. 77'023.40 (IV);

- stanti le rispettive pretese di fr. 60'173.05 (120'346.10 : 2) e fr. 38'511.70 (77'023.40 : 2), a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 21'661.35;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 21'661.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 23 ottobre 2006 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d’uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 120'346.10.

2.- La prestazione d’uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 77'023.40.

3.- E' fatto ordine alla AT 2 (__________) di versare a favore di CV 1 (nata __________), presso la CV 2 (__________), la somma di fr. 21'661.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 23 ottobre 2006.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti