Insurance Appeals Court Pension Division Calculation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension benefits accrued during the marriage, the Insurance Appeals Court was tasked with calculating the specific amount to be transferred. The court determined the amount subject to division by calculating each spouse's exit benefit accrued during the marriage as the difference between the benefit at the time of divorce and the benefit at the time of marriage, with the latter increased by accrued interest calculated at the mandatory minimum rate, regardless of the rate actually applied by the pension institution. Based on this statutory calculation, which identified one spouse's accrued amount as significantly higher, the court ordered the transfer of CHF 33,757.10 plus compensatory interest from the higher-accruing spouse's pension institution to the other spouse's vested benefits account.
Regesto Legislator
UfficialeDivisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Calcolo degli interessi maturati sulla prestazione presente al momento del matrimonio sino al divorzio
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive order (Point 3, implicitly through the calculation in Point 3) regarding the determination of the amount to be paid to CV 1 based on the division ratio.
Cited in the final order (Point 3) regarding the calculation of default interest in case of non-payment.
Cited in the final order (Point 3) regarding the calculation of compensatory interest on the transferred amount.
Cited in the final order (Point 3) regarding the calculation of compensatory interest and default interest.
Cited in the final order (Point 3) regarding the requirement that the transferred asset must be in the committed form of a vested benefit.
Cited in the preamble as the basis for the authority's jurisdiction to decide on the amount to be transferred, which underpins the decision made in the operative part (although not explicitly repeated in orders 1-3, it's the procedural link for the calculation/transfer).
Cited in the preamble as the legal basis defining the competent court for calculating the transfer, which is necessary for the execution orders (Points 1, 2, 3).
Cited in the preamble as the basis for the court's competence to proceed with the division when spouses disagree, which leads to the operative orders.
Cited in the preamble as defining the parties involved in the calculation procedure, justifying the ruling against the pension funds.
Cited in the reasoning regarding the composition of the court deciding the case (single judge), supporting the validity of the decision.
Cited in the reasoning regarding the composition of the court deciding the case (single judge), supporting the validity of the decision.
Cited analogously in the reasoning to determine the required form of transfer (committed benefit), which justifies the execution order in Point 3.
Cited analogously in the reasoning to determine the required form of transfer (committed benefit), which justifies the execution order in Point 3.
The procedural grounds for appeal to the Federal Tribunal are described in order 5, which relates to the application of provisions like Art. 64 LTF for appeal admissibility, although the provision itself is not explicitly cited in the operative cost/procedure part.
The costs provision (no court fee levied, State pays expenses) is explicitly cited in order 4.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2006.53 RG/sc · Lugano 6 marzo 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla causa deferitagli il 5/10 settembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 rappr. da: RA 3 a
1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 7 settembre 2006, cresciuta in giudicato il 2 ottobre 2006, il Pretore di Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) e deciso una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- il 5/10 ottobre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- in concreto dalla documentazione acquisita agli atti emerge che al momento del matrimonio (settembre 1988) AT 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 4'403.-- presso la __________ (XVIII). Alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; STFA
28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) disponeva per contro di una prestazione d’uscita di fr. 78'160.10 presso la AT 2, gestita da RA 3 (VI);
- dagli atti all’inserto non risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali, mentre che alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio essa - contrariamente alle non veritiere indicazioni contenute nel suo scritto 18 ottobre 2006 al TCA (IV) - disponeva di un avere di libero passaggio di fr. 2'141.30 presso CV 2 (XIX/bis);
- ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), *indipendentemente* quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneide/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/ Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);
- l'avere di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 4'403.--) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 4'101.65) - calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) -deve quindi essere cifrato in fr. 8'504.65;
- di conseguenza l’avere accumulato da AT 1 durante il matrimonio ammonta a fr. 69'655.45 (78'160.10 – 8'504.65), quello accumulato da CV 1 a fr. 2'141.30;
- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 34'827.75 e fr. 1'070.65, a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) l’accredito di fr. 33'757.10;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 33'757.10 unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 2 ottobre 2006 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa
A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la CV 2;
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 69'655.45.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 2'141.30.
3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso CV 2 (conto n. __________) la somma di fr. 33'757.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 2 ottobre 2006.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti