Irreconcilable Contradiction in Divorce Decree Prevents Pension Division
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that included provisions for the division of occupational benefits, the court was asked to calculate the amount to be transferred between the parties, but it found that the divorce judgment contained contradictory stipulations: one part of the ruling upheld an agreement to divide only the husband's pension assets accumulated during the marriage equally, while another part ordered an equal split of the difference in free-standing benefit claims acquired by both spouses during the marriage. Due to this irreconcilable contradiction regarding the applicable division formula, which could not be corrected through available remedies, the court concluded it was impossible to proceed with the division of pension benefits as required by law and therefore declared that no division would take place.
Regesto Legislator
UfficialeDivisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Impossibilità di procedere ad una divisione giusta gli articoli 142 CC e 25a LFLP.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was mentioned in the facts as the basis for the procedure initiated by the court, although the court ultimately could not apply it due to contradiction in the lower court's decision.
Cited as a procedural basis allowing the court to decide in the composition of a single Judge.
Cited as a procedural basis allowing the court to decide in the composition of a single Judge.
Cited in the reasoning regarding the contractual agreement between the parties, but not explicitly used in the final dispositive orders.
This provision is implicitly referenced by order no. 2, which states that no court fees are charged, although the reference to the Federal Supreme Court procedural law (LTF) is unusual for a Cantonal decision unless specifying appeal rights. Given that order 2 deals with costs (no tax, costs borne by the state), the general principle relating to costs/fees would be relevant if explicitly cited. However, since the text does not explicitly cite Art. 66 LTF in the dispositive, and only refers to the right to appeal to the Federal Supreme Court in order 3, I will only include provisions explicitly cited in the numbered orders.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2006.35 rg/gm · Lugano 6 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 23 giugno 2006 dal Pretore della Giurisdizione di __________ (art. 142 CC) e che oppone
AT 1 a
CV 1 rappr. da: RA 1 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 28 dicembre 2005, cresciuta in giudicato il 22 giugno 2006, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi AT 1 e CV 1 (nata __________). Al dispositivo n. 2 il Pretore - eccezione fatta per il contributo di mantenimento dei figli - ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi __________ il 28 gennaio 2004. Al dispositivo n. 2.1 il Pretore ha stabilito che “*la differenza delle prestazioni di libero passaggio acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre 1998 (data del matrimonio) fino alla data del divorzio, nel caso in cui non sia ancora sopraggiunto un caso di previdenza, verrà ripartita metà per parte*”. Al dispositivon. 2.2. ha quindi statuito che “*alla crescita in giudicato della presente sentenza, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, per il quantum da trasferire*”;
- il 23 giugno 2006 il Pretore, richiamati i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza, ha ordinato la trasmissione dell’intero incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del quantum da trasferire;
- ricevuto l’incarto il 26 giugno 2006, in applicazione dell’art. 25a cpv. 2 LFLP il TCA ha quindi assegnato alle parti interessate (a __________, d’ignota dimora, per via edittale) un termine per presentare le rispettive conclusioni;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- dopo attenta lettura dei dispositivi della sentenza 28 dicembre 2005, risulta che al n. 2 il Pretore ha omologato le pattuizioni contenute nella convenzione 28 gennaio 2004 precisando che esse, ad eccezione del punto II.1 (contributo di mantenimento dei figli), “*sono considerate parte integrante del dispositivo”;*
- al punto V (“Previdenza professionale”) della convenzione 28 gennaio 2004 i coniugi __________ hanno stabilito che “*in applicazione dell’art. 122 CCS, il fondo previdenziale del marito verserà al conto di libero passaggio della moglie la metà dell’avere accumulato in costanza di matrimonio*”. In virtù di suddetto dispositivo n. 2, tale pattuizione, che prevede unicamente la ripartizione a metà dell’avere previdenziale del marito, ha a valere quale parte integrante del dispositivo;
- al dispositivo n. 2.1. il Pretore, come visto, ha per contro disposto che “*la differenza delle prestazioni di libero passaggio acquisite dai coniugi a partire dal 3 settembre 1998 (data del matrimonio) fino alla data del divorzio, nel caso in cui non sia ancora sopraggiunto un caso di previdenza, verrà ripartita metà per parte*”;
- le soluzioni quo al riparto della previdenza professionale contenute nei due menzionati dispositivi (2 e 2.1) risultano all’evidenza contraddittorie. Se da un lato infatti secondo il n. 2 è unicamente l’avere del marito accumulato durante il matrimonio a dover essere diviso a metà, d’altro lato il n. 2.1 sancisce una ripartizione a metà dei rispettivi averi accumulati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;
- tale contraddizione - proceduralmente non più sanabile il rimedio di un’eventuale revisione giusta gli artt. 340 lett. c e
342 CPC non essendo più esperibile - non permette allo scrivente TCA, stante l’impossibilità di sapere quale sia la chiave di ripartizione applicabile in concreto, di procedere ad una divisione ex art. 25a LFLP.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo ad alcuna divisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti