Pension Contribution Dispute Against Wrong Defendant
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA plaintiff sought payment of unpaid professional benefit contributions, plus interest, from a defendant concerning the period 2003-2005 and requested the definitive rejection of an opposition to an enforcement proceeding. Upon review of the documentation, the court determined that the actual debtor for the claimed contributions was the former employer, who was affiliated with the plaintiff pension institution, and not the named defendant. Consequently, the petition was rejected due to the defendant's lack of passive legitimacy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAnon si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello stato; Pension Contribution Dispute Against Wrong Defendant: Upon review of the documentation, the court determined that the actual debtor for the claimed contributions was the former employer, who was affiliated with the plaintiff pension institution, and not the named defendant. Consequently, the petition was rejected due to the defendant's lack of passive legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe final order specifies that no court fee is charged in this decision.
The final order dictates that the costs of the proceedings are borne by the state.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2006.34 rg/gm · Lugano 20 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 20 giugno 2006 di
AT 1 contro
CV 1 in materia di previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
- che con “istanza” 20 giugno 2006 la AT 1 ha convenuto CV 1CV 1 al pagamento di fr. 37'984.40 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2006 a titolo di contributi previdenziali (e spese) non versati nel periodo 2003-2005, chiedendo pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
- che l’”istanza” (recte: petizione) di cui sopra è stata immediatamente trasmessa per ragione di competenza allo scrivente TCA. Malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa la convenuta è rimasta silente. Su richiesta del TCA, l’attrice ha prodotto la documentazione a sostegno della propria richiesta;
- che da suddetta documentazione emerge chiaramente che la richiesta attorea in realtà ha per oggetto il mancato versamento alla AT
1 di contributi previdenziali dovuti nel periodo 2003-2005 dalla __________ (presso cui CV 1 risulta aver lavorato sino al 31 dicembre 2005) affiliata alla AT 1 quale datrice di lavoro (cfr. contratto d’adesione concluso tra AT 1 e __________ quale datore di lavoro, sub. doc. A/3; cfr. estratti conto 2003, 2004, 2005 e 1° semestre 2006 relativi alla situazione contributiva della __________, sub. doc. A/14-17; cfr. PE n. __________, di cui in petizione è chiesto il rigetto, spiccato nei confronti della __________, sub. doc. A/1; cfr. lettera 1° febbraio 2006 di AT 1 chiedente all’UE di __________ l’adeguamento a fr. 36'745.35 dell’importo fatto valere con suddetto PE (richiesta di pagamento 01), sub. doc. A/2; cfr. petizione p. 1 rispettivamente il conteggio 2 febbraio 2006 relativo al 31 dicembre 2005 in cui è parimenti indicato uno scoperto contributivo di fr. 36'745.35, sub. doc. A/4; cfr. distinta salari 2005 della __________ posta alla base del conteggio 2 febbraio 2006, sub. doc. A/5);
- che debitrice della pretesa fatta valere dalla AT 1 essendo la __________, la petizione promossa nei confronti di CV 1 deve di conseguenza essere respinta per carenza di legittimazione passiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti