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34.2006.27 • TCAS TI 34.2006.27 Generato dall'IA

Pension Fund Division After Divorce

Numero d'incarto 34.2006.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce where the marital agreement stipulated an equal division of occupational benefits acquired during the marriage, the court, acting as the competent judicial authority for the division of exit benefits, calculated the respective accrued amounts for each ex-spouse based on their fund values at the time of divorce minus the amounts held at the time of marriage, plus accrued interest. Finding one spouse had accumulated CHF 180,232.15 and the other CHF 36,645.95 during the marriage, the court ordered the former spouse's pension fund to transfer the resulting net difference owed to the latter spouse, amounting to CHF 71,793.10 plus compensatory interest from the divorce decree date, into a vested benefits account held by the latter spouse's pension institution.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Fund Division After Divorce: Finding one spouse had accumulated CHF 180,232.15 and the other CHF 36,645.95 during the marriage, the court ordered the former spouse's pension fund to transfer the resulting net difference owed to the latter spouse, amounting to CHF 71,793.10 plus compensatory interest from the divorce decree date, into a vested benefits account held by the latter spouse's pension institution.

Parole chiave

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calcolo della rendita trasferimento di patrimonio convenzione di libero passaggio sentenza di divorzio coniuge fondo pensionistico Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

Used to determine the final amount to be credited to CV 1 based on the calculation of accumulated assets during the marriage.

art. 25a cpv. 1 LFLP

Cited in the text as the legal basis empowering the TCA to proceed with the division calculation after the divorce ruling.

art. 142 CC

Cited in the text as the procedural basis for transmitting the file to the TCA for the calculation of the transferrable amount.

art. 38 e 135 OG

Cited as the basis for setting the deadline for payment of the due amount, in relation to the possibility of an appeal to the Federal Supreme Court (TFA).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2006.27 rg/sc · Lugano 4 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 14 giugno 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 2 maggio 2006, cresciuta in giudicato il 30 maggio 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 omologando la convenzione in cui è stata pattuita una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

- il 14 giugno 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo il TCA ha richiesto agli ex coniugi __________ come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nella fattispecie la prestazione accumulata da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione corrisponde all’importo di fr. 180'232.15, comunicato dalla AT 2 presso cui egli risulta essere assicurato a far tempo dall’otto-bre 1988 (V);

- dagli atti all’inserto non risulta che CV 1 disponesse di averi previdenziali al momento del matrimonio, mentre che alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; STFA 28 febbraio 2006 nella causa X e Y [B 16/05 e 17/05]) disponeva presso la CV 2 - dove a tutt’oggi dispone di un conto di previdenza - di una prestazione d’uscita di fr. 36'645.95 (IV/6);

- considerati gli averi accumulati dagli ex coniugi durante il matrimonio, fr. 180'232.15 rispettivamente fr. 36'645.95, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 90'116.10 e fr. 18'323.--, a CV 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF

129 V 254), l’accredito di fr. 71'793.10;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 71'793.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 maggio 2006 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2;

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 180'232.15.

2.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 36'645.95.

3.- E' fatto ordine alla AT 2 (Cassa di previdenza del Comune di __________; contratto __________; assicurazione __________) di versare a favore di CV 1 (n. AVS __________) presso la CV 2 la somma di fr. 71'793.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 maggio 2006.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti