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34.2006.22 • TCAS TI 34.2006.22 Generato dall'IA

Pension Division Upon Divorce

Numero d'incarto 34.2006.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce where the parties agreed to divide the husband's pension fund assets equally, the Cantonal Insurance Court, as the competent authority for calculating the division, determined the vested benefit subject to division was 46,712, resulting in an order for the pension institution to transfer half of that amount, 23,356, plus compensatory interest from the date the divorce decree became final, to the former wife's vested benefits account, citing the relevant laws governing the division of occupational benefits upon divorce.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP; Pension Division Upon Divorce: - il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

Parole chiave

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ripartizione della rendita per coniugi averi di previdenza sentenza di divorzio conto di libero passaggio prestazioni assicurative divisione ereditaria Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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artt. 38 e 135 OG

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal in case of non-payment.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

Cited in the reasoning regarding the applicable default interest rates in case of late payment.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2006.22 rg/td · Lugano 20 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 17 maggio 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in

diritto

che - con sentenza 11 aprile 2006, cresciuta in giudicato il 15 maggio 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito che “*la metà dell’avere di cassa pensione del marito alla data del divorzio sarà versato su di un conto di cassa pensione a favore della moglie*”;

- il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e all’istituto previdenziale interessato di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e

123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv.

1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni;

- competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- dalla documentazione agli atti risulta che la prestazione acquisita da CV 1 - e presente presso la CV 2 - alla data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio ammonta a fr. 46'712.-- (V);

- a AT 1 deve quindi essere accreditato l’importo di fr. 23'356.--;

- per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 23'356.--, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (15 maggio 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la __________ di __________ (II/2);

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257s; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 e soggetta a divisione ammonta a fr. 46'712.--.

2.- E' fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________, assicurazione n. __________) di versare a favore AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________ (__________) la somma di fr. 23'356.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 maggio 2006.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti