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34.2006.18 • TCAS TI 34.2006.18 Generato dall'IA

Pension Benefit Division Calculation Dispute

Numero d'incarto 34.2006.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that mandated the division of professional pension benefits accumulated during the marriage, the Cantonal Insurance Tribunal, acting as the court of the divorce location, calculated the allocable portion. The court reasoned that the amount subject to division was the difference between the pension benefit at the time of divorce and the benefit at the time of marriage, with the latter being increased by statutory interest, while amounts accumulated before the marriage remained the exclusive property of the entitled spouse. Based on this calculation, the court ordered the transfer of CHF 41,161.35, plus compensatory interest from the divorce finality date, to the other ex-spouse into a vested benefits account.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP; Pension Benefit Division Calculation Dispute: The court reasoned that the amount subject to division was the difference between the pension benefit at the time of divorce and the benefit at the time of marriage, with the latter being increased by statutory interest, while amounts accumulated before the marriage remained the exclusive property of the entitled spouse. Based on this calculation, the court ordered the transfer of CHF 41,161.35, plus compensatory interest from the divorce finality date, to the other ex-spouse into a vested benefits account.

Parole chiave

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calcolo della rendita sentenza di divorzio trasferimento di patrimonio coniuge divisione della proprietà conto di libero passaggio Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25a cpv. 1 LFLP

This provision established the court's jurisdiction to rule on the division of occupational benefit assets in divorce cases.

art. 73 cpv. 1 LPP

This procedural rule, cited alongside Art. 25a LFLP, determined the competent judicial authority based on the place of divorce.

art. 142 CC

This provision was cited in the context of the initial divorce ruling that recognized the right to divide the exit benefit.

artt. 38 e 135 OG

These procedural rules determine the time limits for appeal to the Federal Insurance Court.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

These provisions, cited together, concern the calculation of default interest on the outstanding amount.

art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2

These provisions were cited concerning the calculation of compensatory interest on the transferred sum.

art. 22 cpv. 2 LFLP

This provision was cited in the reasoning regarding the interest calculation on assets existing at the time of marriage.

art. 22 cpv. 1 LFLP

This provision, applied analogously, dictates that the amount due must generally be transferred in the form of a vested benefit under the LFLP.

art. 26 cpv. 3 LFLP

This provision was cited in the reasoning regarding the requirement to increase the asset value existing at the time of marriage with accrued interest until the divorce.

art. 122 e 123 CC

These provisions establish the material right to the division of the exit benefit upon divorce.

art. 22 cpv. 2 LFLP

This provision establishes the method for calculating the exit benefit subject to division (difference between amounts at divorce and marriage).

art. 25a LFLP

This provision governs the procedure for the court to proceed with the division in case of disagreement between spouses.

art. 22 cpv. 1 LFLP

This provision establishes the applicable legal basis for dividing exit benefits in case of divorce.

art. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA

These procedural rules allowed the court to decide with a single judge because the case did not raise fundamental legal questions.

art. 141 CC

This provision was cited as part of the legal basis for the division of exit benefits in divorce.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2006.18 rg/td · Lugano 20 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 29 marzo 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

CV 1 rappr. da: RA 1 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in

diritto

che - con sentenza 27 febbraio 2006, cresciuta in giudicato il 21 marzo 2006, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV

1 (nata __________) ed ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà della prestazione d’uscita accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio;

- il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l’intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi e agli istituti previdenziali interessati di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP ed ha effettuato ulteriori accertamenti;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1° gennaio 1995;

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CCS del

15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- dagli atti all’inserto e dalle dichiarazioni delle parti non risulta che CV 1 abbia accumulato averi previdenziali in costanza di matrimonio;

- risulta per contro che al momento del divorzio AT 1 disponeva presso la AT 2 2° pilastro di una prestazione d’uscita di fr. 84'708.90 (V). Dalla documentazione prodotta agli atti non risulta quale fosse precisamente la prestazione si spettanza di AT 1 al momento del matrimonio (aprile 1986); emerge unicamente che nel gennaio 1986 egli disponeva di un avere di vecchiaia di fr. 1'137.40 versato su un conto di libero passaggio presso la __________ __________ (XVI/1-2). In simili circostanze, in assenza di più precisi ed attendibili elementi e considerato non da ultimo il breve lasso di tempo intercorso tra il mese di gennaio 1986 e la data del matrimonio (aprile 1986), appare ragionevole considerare suddetto importo quale avere presente al momento del matrimonio;

- l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, Art. 122, N. 65ss);

- la prestazione di AT 1 al momento del matrimonio (fr. 1'137.40) aumentata degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 1'248.85) - calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) - deve quindi essere cifrata in fr. 2'386.25;

- considerato l’avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione (fr. 82'322.65) a CV 1 spetta un accredito di fr. 41'161.35;

- per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, cit., SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 41'161.35, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (21 marzo 2006) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio da essa nel frattempo aperto presso la __________ (II/2);

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e 5; STFA

4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 82'322.65.

2.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la __________ la somma di fr. 41'161.35 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 21 marzo 2006.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti