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34.2005.67 • TCAS TI 34.2005.67 Generato dall'IA

Pension Division Following Divorce

Numero d'incarto 34.2005.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce where the parties agreed to split their occupational pension entitlements accrued during the marriage equally based on the value as of June 30, 2005, the competent insurance court was tasked with determining the precise amount to be transferred. The court, acting as the judicial authority specified for such divisions, calculated that since neither spouse had occupational pension assets at the time of marriage in 1996, the entirety of their end-of-marriage benefits—fr. 18,567 for one and fr. 3,280 for the other—were accumulated during the marriage and subject to division according to statutory rules. Applying the principle of equal division of the accrued amounts, the court ordered the transfer of a net sum of fr. 7,643.50, plus compensatory interest from the divorce date, from one spouse's pension institution to the other's, mandating the transfer be in the form of a vested benefit (free-access policy) rather than a cash payment.

Regesto Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 73 LPP, Art. 25a cpv. 1 LFLP; Pension Division Following Divorce: The court, acting as the judicial authority specified for such divisions, calculated that since neither spouse had occupational pension assets at the time of marriage in 1996, the entirety of their end-of-marriage benefits—fr. 18,567 for one and fr. 3,280 for the other—were accumulated during the marriage and subject to division according to statutory rules. Applying the principle of equal division of the accrued amounts, the court ordered the transfer of a net sum of fr. 7,643.50, plus compensatory interest from the divorce date, from one spouse's pension institution to the other's, mandating the transfer be in the form of a vested benefit (free-access policy) rather than a cash payment.

Parole chiave

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ripartizione della rendita per coniugi prestazioni di previdenza professionale trasferimento di patrimonio versamento della prestazione d'assicurazione polizza di libero passaggio determinazione del mantenimento postmatrimoniale Divisione delle prestazioni d'usicta in caso di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

Used to determine the share owed to AT 1 after division of the exit benefits.

artt. 3-5 LFLP

Applied analogically to determine that the awarded share must be transferred in the form of vested vested free-capital benefits.

artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2

Cited in the reasoning for calculating compensatory interest on the transferred amount, which is mentioned in order no. 3.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

Cited in the reasoning for calculating default interest in case of non-payment, which is referenced in the context of order no. 3.

artt. 38 e 135 OG

Cited in the reasoning regarding the time frame for appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, referenced in the context of order no. 3.

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP

These articles define the court's jurisdiction, which is the procedural basis for the entire calculation and ruling, implicitly supporting orders 1, 2, and 3.

art. 142 CC

The entire procedure is initiated under this article concerning the division of occupational pension claims in divorce cases.

art. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA

Cited to justify the composition of the court (single judge), which is a procedural element preceding the final orders.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited to define the scope of exit benefits subject to division, which forms the basis for calculating the amounts in orders 1 and 2.

art. 25a LFLP

Cited to establish the court's duty to proceed with the division upon referral from the divorce judge.

art. 73 cpv. 1 lett. a LPP

Cited as the basis for the Court's territorial competence, which is procedural context for the final orders.

art. 122 CC

Cited to confirm the divisibility of the accrued pension assets, which are quantified in orders 1 and 2.

art. 122 CC

Cited in the reasoning for the calculation supporting order 3.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited again in the reasoning to justify the required form of transfer, as established in order 3.

art. 64 LTF

Not applicable as no reference to Art. 64 LTF (or equivalent for legal aid) is found in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not applicable as no reference to Art. 66 al. 1 LTF (or equivalent for costs) is found in the dispositive, which states costs are borne by the State.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2005.67 RG/sc · Lugano 13 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 25 ottobre 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 26 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2005, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1, omologando l’accordo in cui è stata stabilita la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio e stabilito il

30 giugno 2005 quale data determinante per relativo calcolo;

- il 25 ottobre 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di deter-minarsi al proposito ed ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nella fattispecie dagli atti all’inserto non risulta che gli ex coniugi __________ disponessero di averi previdenziali al momento del matrimonio (27 settembre 1996). Per contro il 30 giugno 2005 (data determinante ai fini della divisione stabilita in sentenza di divorzio) AT 1 disponeva presso la AT 2 - dove risulta a tut-t’oggi ancora assicurata quale dipendente della __________ di __________ - di una prestazione di uscita di fr. 3'280.-- (XIII), mentre CV 1 disponeva, anch’esso presso la citata Fondazione - dove risulta a tutt’oggi assicurato quale dipendente della __________ di __________ - di una prestazione d’uscita di fr. 18'567.-- (XXXVII, XL). L’attuabilità di una divisione giusta l’art. 122 CC è stata confermata per entrambi i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi

- per quanto riguarda quelli di CV 1 solo dopo aver accertato, a seguito di temporanea incapacità al lavoro, se nel frattempo non fosse insorto una caso di previdenza giustificante l’erogazione di prestazioni LPP (XIII, XIV, XVI, XXX, XXXVII, XL);

- considerati suddetti averi di previdenza accumulati durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 9'283.50 e fr. 1'640.--, a AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l’accredito di fr. 7'643.50;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 7'643.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 giugno 2005 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la CV 2;

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 18'567.--.

2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 3'280.--.

3.- E'

fatto ordine alla AT 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________) di versare a favore di AT 1 (contratto n. __________,

assicurazione n. __________), la somma di fr. 7'643.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2005.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti