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34.2005.48 • TCAS TI 34.2005.48 Generato dall'IA

Insured Party v. Insurer (Private Pension Contract Dispute)

Numero d'incarto 34.2005.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party sought to reinstate a private supplementary pension insurance contract after the insurer rescinded it based on alleged misrepresentation at the time of contracting, thereby denying benefits. The court declared the petition inadmissible because the dispute concerned contractual insurance under the third pillar (free provisions), not mandatory or supplementary professional pension matters governed by the relevant legislation, and the defendant insurance company did not qualify as a competent pension institution under the statutory provisions defining the court's jurisdiction for such professional pension controversies.

Regesto Legislator

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Art. 6 LCA, Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 8 LALPP, Art. 73 LPP, Art. 89bis cpv. 6 CCS, Art. 73 ha; Insured Party v. Insurer (Private Pension Contract Dispute): The court declared the petition inadmissible because the dispute concerned contractual insurance under the third pillar (free provisions), not mandatory or supplementary professional pension matters governed by the relevant legislation, and the defendant insurance company did not qualify as a competent pension institution under the statutory provisions defining the court's jurisdiction for such professional pension controversies.

Parole chiave

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contratto di previdenza assicuratore privato assicurazione complementare oggetto della lite incompetenza per materia parte contraente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 LCA
Although cited in the background reasoning for the insurer's cancellation of the contract, it does not appear in the dispositive orders.
Art. 73 cpv. 1 LPP
The petition was declared inadmissible because the court determined it lacked subject-matter jurisdiction based on this article (as analyzed throughout the reasoning concerning the scope of jurisdiction for controversies involving pension institutions).
Art. 8 LALPP
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999).
Art. 73 LPP
Mentioned in the reasoning to define the court's competence, but the specific paragraph/letter cited in the dispositive is what matters.
Art. 89bis cpv. 6 CCS
2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p.
Art. 73 ha
Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid.
Art. 73 cpv. 1 lett. a LPP
This provision was cited to explain why the defendant institution did not fall under the court's jurisdiction after the 2005 amendment, confirming the lack of competence.
Art. 82 cpv. 2 LPP
This provision was cited to confirm that the case did not involve a controversy resulting from its application, further supporting the lack of jurisdiction.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 cpv. 1 LPP

The petition was declared inadmissible because the court determined it lacked subject-matter jurisdiction based on this article (as analyzed throughout the reasoning concerning the scope of jurisdiction for controversies involving pension institutions).

art. 73 cpv. 1 lett. a LPP

This provision was cited to explain why the defendant institution did not fall under the court's jurisdiction after the 2005 amendment, confirming the lack of competence.

art. 73 cpv. 1 lett. b LPP

This provision was cited to explain why the defendant institution did not fall under the court's jurisdiction after the 2005 amendment, confirming the lack of competence.

art. 82 cpv. 2 LPP

This provision was cited to confirm that the case did not involve a controversy resulting from its application, further supporting the lack of jurisdiction.

art. 6 LCA

Although cited in the background reasoning for the insurer's cancellation of the contract, it does not appear in the dispositive orders.

art. 73 LPP

Mentioned in the reasoning to define the court's competence, but the specific paragraph/letter cited in the dispositive is what matters.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2005.48 rg/td · Lugano 8 luglio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 7 luglio 2005 interposta da

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

CV 1 in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti,

considerato

che - con la petizione in oggetto AT 1 postula il ripristino del contratto assicurativo, segnatamente della polizza di previdenza libera (assicurazione mista con prestazioni in caso di vita o di decesso [capitale] o di incapacità al guadagno [rendita rispettivamente esonero dal pagamento dei premi], doc. B, F) stipulata con la CV 1 con sede a __________ in data 11 giugno 2003 e dal quale quest’ultima - con comunicazione 23 novembre 2004 - invocando una reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA da partedell’assicurata in occasione della conclusione del contratto, é receduta negando di conseguenza all’interessata il diritto a prestazioni assicurative (doc. H);

- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP del 4 ottobre 1999). L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V

247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret,

La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174). E’ irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a questo Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1995 p. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenenund Invalidenversicherung, in ZSR 1987 I p. 608, 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi

diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-c-d; RDAT I 1994 p. 197 consid. 5 e giurisprudenza

ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in SZS 1988 p. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti);

- con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata segnatamente estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istitutid’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP);

- in concreto non trattasi - *ratione materiae* - di vertenza concernente la previdenza professionale in senso stretto o in senso largo, riferita all’ambito obbligatorio oppure a quello più esteso, bensì di questione

contrattuale assicurativa pertinente alla previdenza libera (3° pilastro B)- e non quindi alla previdenza vincolata conclusa su base contrattuale con un

istituto d’assicurazione ai sensi dell’art. 1 cpv. lett. a OPP3 - di competenza della giurisdizione civile. La CV 1 quale istituto assicurativo non può del resto - *ratione personae -* essere *in casu* convenuta dinanzi a codesto Tribunale non essendo essa istituto di previdenza (iscritto o meno nel registro della previdenza professionale presso la preposta autorità di vigilanza, cfr. art. 48 LPP, cfr. art. 89bis cpv. 6 cifra 19 CC) ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP nel tenore in vigore sia prima e che dopo il 31 dicembre 2004), né - in base all’art. 73 LPP cpv. 1 lett. a e b LPP in vigore dal 1° gennaio 2005 - istituto di libero passaggio che garantisce il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (sulla competenza ex art. 73 LLP per prestazioni del 3° pilastro A, cfr. Messaggio sulla 1° revisione LPP, FF 2000, 2368s; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2004, p. 628), e neppure istituto con cui - per quel che concerne la fattispecie in oggetto - è data una controversia risultante dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP;

- ne consegue che, non essendo questo TCA competente a statuire nel merito della presente azione, la stessa deve essere dichiarata irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti