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34.2005.46 • TCAS TI 34.2005.46 Generato dall'IA

Jurisdictional Challenge in Disability Benefit Case

Numero d'incarto 34.2005.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual petitioned two occupational benefit institutions seeking disability payments, but the court found it lacked territorial jurisdiction because neither defendant institution was headquartered in the canton, nor was the place of employment during the relevant periods located there, as required by the applicable statute; consequently, the petition was declared inadmissible, and the case file was ordered transferred to the competent court in the canton where one of the defendant institutions was situated.

Regesto Legislator

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Art. 73 cpv. 3 LPP, Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 73 cpv. 2 LPP; Jurisdictional Challenge in Disability Benefit Case: - la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP); nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità competenza territoriale conflitto di competenza lavoristica incompetenza per materia prestazione di previdenza persone con disabilità divisione delle prestazioni d'uscita a seguitodi divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 128 V 133
2 LPP); nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 73 cpv. 3 LPP

This article defines the territorial jurisdiction, leading to the declaration that the petition is inadmissible due to lack of competence.

Art. 73 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning for procedural costs, indicating that the procedure is generally free of charge.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2005.46 rg/sc · Lugano 30 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 17 giugno 2005 di

AT 1 rappr. da: RA 1 contro

1. CO 1 2. CO 2 rappr. da: RA 2 in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto l’attore, patrocinato dall’RA 1, ha convenuto dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la CO 1, con sede a __________, e la CO 2, con sede a __________, chiedendo - dopo aver evidenziato la necessità di chiarire la responsabilità di entrambi gli istituti previdenziali - la condanna di questi al versamento di prestazioni d’invalidità della previdenza professionale;

- con le risposte di causa gli istituti convenuti hanno postulato la reiezione della petizione sostenendo entrambi che l’incapacità al lavoro all’origine dell’invalidità dell’attore non sia sorta in un momento in cui l’interessato era assicurato presso di loro;

- con scritto 5 settembre 2005 il Vicepresidente del TCA, richiamando l’attenzione delle parti sulla norma di foro contenuta all’art. 73 cpv. 3 LPP e su quanto in concreto emergeva a tale riguardo sia dagli allegati di causa che dalla documentazione prodotta, ha assegnato loro un termine di 10 giorni per una presa di posizione rispettivamente per produrre od indicare ulteriori mezzi di prova;

- con scritto 8 settembre 2005 al TCA il patrocinatore della CO 2 ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale senza null’altro aggiungere, mentre che con lettera 16 settembre 2005 il rappresentante di parte attrice, riconoscendo l’incompetenza di questo TCA, ha chiesto, a salvaguardia dei termini, di trasmettere gli atti al foro del “domicilio” della CO 2, ossia __________; la CO

1 è per contro rimasta silente;

- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP - sia nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 che in quello valido dal 1. gennaio 2005 a seguito della 1° revisione della LPP - le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le. L'art. 73 cpv. 3 LPP - rimasto invariato con l’introduzione della citata revisione - precisa che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto;

- convenute nella presente causa sono la CO 1, fondazione con sede a __________ rispettivamente la CO 2, fondazione con sede a __________;

- dalle allegazioni e dagli atti di causa emerge inoltre che l’attore ha prestato lavoro nel periodo febbraio-dicembre 1998 alle dipendenze della __________ di __________ (Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla convenuta CO 1, rispettivamente nel periodo gennaio 1999-gennaio 2000 alle dipendenze della __________ di __________ (Canton __________) quale datore di lavoro affiliato alla convenuta CO 2 (cfr. petizione; cfr. risposte di causa; cfr. doc. A1-A3, doc. 1 prodotto da CO 1 e doc. 2-4 prodotti da CO 2);

- invitate, come accennato, dal TCA a voler prendere posizione sulla questione della competenza territoriale alla luce delle circostanze sopra descritte, le parti non hanno al riguardo fornito alcuna ulteriore considerazione, mezzo o richiesta probatoria atta a semmai comprovare gli estremi giustificanti una competenza ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP del tribunale adito (VIII, IX);

- risulta quindi che gli istituti previdenziali qui convenuti non hanno sede nel Cantone Ticino né che questo sia il luogo dell’azienda presso cui l’attore (assicurato) é stato assunto nei periodi sopra indicati;

- di conseguenza, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP risultando nella specie dato, la petizione deve essere dichiarata irricevibile per difetto di competenza territoriale;

- stante quanto dichiarato dall’attore nel citato scritto 16 settembre 2005 e ritenuto come la CO 2 abbia *sede*, ai sensi del summenzionato disposto di legge (in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pp. 61ss) a __________, gli atti vengono trasmessi al competente Verwaltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________;

- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP); nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata a autorità o organismi con compiti di diritto pubblico, ciò che vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133, 126 V 149, 118 V 169).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Gli atti vengono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons __________, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, __________ per ragione di competenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti