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34.2005.15 • TCAS TI 34.2005.15 Generato dall'IA

Collection Institute v. Employer (Occupational Pension Contributions Dispute)

Numero d'incarto 34.2005.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A collection institute, having compulsorily affiliated an employer due to the dissolution of a prior agreement and the existence of insured employees, sought payment of outstanding occupational pension scheme (LPP) contributions for the period between January 2001 and June 2004, following enforcement proceedings initiated after payment demands were ignored, which the employer opposed. The court partially granted the petition, upholding the employer's obligation to pay the core contributions and certain costs, but disallowed a portion of the accrued default interest because the interest charges on two employees' contributions began before the employer was formally notified of the debt, ultimately condemning the employer to pay CHF 16,819.95 plus specific interest, rejecting the opposition on the debt amount, and imposing procedural costs due to the employer's temerarious conduct, which included ignoring demands, filing opposition, and failing to respond to court deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 1 dell, Art. 66 LPP, Art. 58 LPP, Art. 56 LPP, Art. 12 cpv. 2 LPP, Art. 3 dell; Collection Institute v. Employer (Occupational Pension Contributions Dispute): The court partially granted the petition, upholding the employer's obligation to pay the core contributions and certain costs, but disallowed a portion of the accrued default interest because the interest charges on two employees' contributions began before the employer was formally notified of the debt, ultimately condemning the employer to pay CHF 16,819.95 plus specific interest, rejecting the opposition on the debt amount, and imposing procedural costs due to the employer's temerarious conduct, which included ignoring demands, filing opposition, and failing to respond to court deadlines.

Parole chiave

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diritti di previdenza professionale incasso obbligo contributivo contratto collettivo accollo delle spese procedurali interesse collettivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 2 LPP

Cited as the basis for demanding default interest on unpaid contributions, which was granted partially.

art. 102 e 103 CO

Cited in conjunction with Art. 66 cpv. 2 LPP to confirm the debtor was in default regarding contribution payments.

art. 104 CO

Cited as the legal basis for the 5% interest rate requested, which corresponds to the legal rate.

art. 4 Condizioni d’affiliazione

Cited in support of including specific administrative/execution costs in the awarded sum.

Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione

Cited in support of including specific administrative/execution costs in the awarded sum.

DTF 117 II 258

Cited in support of including specific administrative/execution costs in the awarded sum.

art. 20 cpv. 1 LPTCA

Cited as the general rule stating that the procedure before the court is gratuitous.

articolo 8 LALPP

Cited to confirm the applicability of LPTCA procedural rules.

art. 20 cpv. 2 LPTCA

Cited to define the exception (vexatiousness or levity) under which procedure costs are imposed.

Art. 79 LEF

The court's decision serves as a title for the continuation of execution based on the recognized credit, bypassing the formal opposition lifting procedure.

Art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

Cited as the basis for the single judge deciding the case based on the lack of fundamental legal issues.

art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

Cited as the basis for the single judge deciding the case based on the lack of fundamental legal issues.

art. 73 cpv. 2 LPP

Mentioned as the provision delegating to the Cantons the establishment of the appeal procedure, which relates to costs (though not explicitly imposed in the final orders under this article).

art. 11 cpv. 1 e 3 LPP

Cited in the reasoning to establish the employer's duty to affiliate, which underpins the claim but is not in the dispositive orders.

art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP

Cited in the reasoning defining the role of the collective institution, but not in the dispositive.

art. 66 LPP

Cited in the reasoning to establish the employer's sole liability for contributions, but not in the dispositive.

art. 12 cpv. 2 LPP

Cited in the reasoning regarding special payment situations, but not in the dispositive.

art. 3 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale

Cited in the reasoning regarding the rights of the collective institution in specific scenarios, but not in the dispositive.

art. 1 lett. a Ordinanza

Cited in the reasoning regarding the rights of the collective institution in specific scenarios, but not in the dispositive.

art. 1 lett. b Ordinanza

Cited in the reasoning regarding the rights of the collective institution in specific scenarios, but not in the dispositive.

art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale

Cited in the reasoning regarding the duties of the employer affiliated by the collective institution, but not in the dispositive.

art. 58 LPP

Cited in the reasoning regarding financing sources, but not in the dispositive.

art. 56 LPP

Cited in the reasoning regarding financing sources, but not in the dispositive.

art. 4 Condizioni d’affiliazione

Cited in the reasoning regarding costs, but the article itself is not repeated in the dispositive orders.

art. 80 LEF

Cited in the reasoning regarding the procedure for lifting opposition, but the court determined it was unnecessary to follow this procedure based on Art. 79 LEF.

Art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Cited in the reasoning regarding the right to costs, but this rule does not apply to LPP cases.

art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF

Cited in the reasoning regarding the right to costs, but this rule does not apply to LPP cases.

art. 4 vCF

Cited in the reasoning regarding the right to costs, but ruled inapplicable.

art. 6 CEDU

Cited in the reasoning regarding the right to costs, but ruled inapplicable.

art. 159 cpv. 2 OG

Cited in the reasoning to support reserving costs for the insured party, but not in the dispositive.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2005.15 FC · Lugano 13 giugno 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattrice: · Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 10 febbraio 2005 di

Fondaz. istituto collettore LPP, ___________ contro

CV 1 in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e considerando in diritto che

- con decisione n. 145.3.5875.37 del 10 dicembre 2001, cresciuta in giudicato, la Fondazione Istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio la CV 1, __________, in quanto ha accertato che, con effetto dal 1. giugno 2000, era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. A);

- la Fondazione ha in seguito stabilito e notificato alla datrice di lavoro l’ammontare dei contributi dovuti (doc. C-F), per quanto qui interessa, nel periodo 1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004, diffidandone con lettere 28 gennaio 2003 e 27 luglio 2004 il relativo pagamento per un importo complessivo (comprensivo di spese e interessi) ammontante, al 27 luglio 2004, a fr. 16'866.95 (doc. G);

- a seguito del mancato pagamento dell'importo dovuto, nel settembre 2004 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________ per un importo di fr. 16'866.95 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 e spese di mora per fr. 150 (doc. I);

- l’escussa ha interposto opposizione;

- con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA di condannare la CV 1, __________ al pagamento di

fr.17'016.95 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'866.95, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a suddetto precetto esecutivo nonché la rifusione delle ripetibili (I);

- la convenuta non è intervenuta in causa malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta di causa (II, III);

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del

4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e

R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2., 127 V 466 consid. 1,

128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del

10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come siano litigiosi i contributi dovuti dalla convenuta per il periodo

1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004, non tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della 1a revisione della LPP eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J. [U 158/03], del 24 maggio 2004 nella causa M. [C 205/03] consid. 1);

- nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

- l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

- l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche le Condizioni di affiliazione, doc. B);

- nella fattispecie l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

- secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi ((Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. H);

- per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

" La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

- con elargizioni e donazioni." (doc. H)

- la richiesta attorea non è stata contestata dalla convenuta, la quale non risulta aver mai sollevato obiezione alcuna in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;

- il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione (doc. C-G);

- le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il calcolo dei contributi dovuti relativamente al periodo qui in discussione e rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli ricordati in precedenza;

- alla luce delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e sulla scorta della documentazione in atti, all’attrice deve essere riconosciuto un credito di fr. 16'132.35 relativo ai contributi dovuti e scoperti per il periodo 1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004 (doc. I), oltre a fr. 200 di spese di diffida e fr. 220 per costi d’esecuzione (per complessivi fr. 16'552.35 ), ai quali si aggiungono fr. 150.-- per spese di esecuzione (art. 4 Condizioni d’affiliazione; Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione; DTF 117 II 258);

- non può per contro essere addebitata alla convenuta l’integralità degli interessi di mora (fr. 314.60) calcolati dalla Fondazione sui contributi dovuti; in effetti dalla documentazione prodotta si evince come è stato per la prima volta richiesto con il conteggio del 1. dicembre 2002 il pagamento dei contributi dovuti per i dipendenti __________ e __________ (doc. D). Ora, il conteggio citato indicava un termine di pagamento sino alla fine del mese di dicembre, ritenuto per il resto che né l’art. 12 cpv. 2 LPP, che regola la speciale situazione in cui un caso di previdenza (decesso o invalidità del salariato) o la cessazione del rapporto d’impiego si siano realizzati prima dell’affiliazione ad un istituto di previdenza - ipotesi che in concreto non risultano realizzate

- né l’art. 3 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale che disciplina i diritti dell’istituto collettore verso il datore di lavoro che non si è ancora affiliato ad un istituto di previdenza qualora sia tenuto a fornire prestazioni legali ai salariati o ai loro superstiti (art. 1 lett. a Ordinanza) rispettivamente la copertura delle spese dell’istituto mediante il fondo di garanzia (art. 1 lett. b Ordinanza) - anch’esse ipotesi non realizzate nella fattispecie - trovano qui applicazione (in argomento cfr. STFA del 26 agosto 2004 nella causa J. [B 106/03] il cui riassunto è riportato in SZS 2005 pp. 169-171). La Fondazione non era quindi autorizzata a calcolare interessi moratori su quei contributi prima del 31 dicembre 2002, la convenuta non essendo venuta a conoscenza del debito contributivo prima dell’invio del conteggio 1. dicembre 2002 né si trovava in ritardo di pagamento prima della scadenza ivi indicata; gli interessi addebitati per questi due dipendenti, di complessivi fr. 197 (doc. D) non possono pertanto venir riconosciuti all’attrice; i restanti interessi, di fr. 117.60 (fr. 314.60 – fr. 197) vanno per contro confermati; il debito a carico della convenuta va quindi fissato in fr. 16'669.95 (anziché fr. 16'866.95 come preteso con la petizione) oltre ai fr. 150 di costi d’esecuzione;

- la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora del 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'866.95;

- ricordato come giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 p. 89), poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 Convenzione d'adesione; art. 102 e 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta, ma limitatamente a fr. 16'669.95;

- pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 16'819.95 (fr. 16'669.95 + fr. 150) oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95;

- con la petizione la Fondazione chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________;

- secondo la giurisprudenza federale il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF

121 V 109, 119 V 329, 107 III 60).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie

dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pp. 241ss, 251s);

- la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ per l’importo di fr. 16'819.95 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95 senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (LPTCA art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 p. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T.), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA. I concetti di temerarietà e leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF

128 V 324 consid. 1b con riferimenti). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF

124 V 287s; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T.).

La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa P. Sagl);

- nel caso in esame la CV 1, __________ non ha dato seguito alle diffide di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta. Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura perfr. 300.--;

- il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv.

1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117 V 403). Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U

98 pag. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il

diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA). Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (cfr. supra), gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata *(*la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid.

4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278);

*-* nel caso concreto, considerata la non complessità della causa, un’indennità per ripetibili ai sensi della giurisprudenza federale non può essere riconosciuta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente accolta.

§) Di conseguenza la CV 1, __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, __________ fr. 16'819.95 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio 2001 – 30 giugno 2004, oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95;

§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________ limitatamente all’importo di fr. 16'819.95 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2004 su fr. 16'669.95.

2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della CV 1, __________.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti