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34.2005.1 • TCAS TI 34.2005.1 Generato dall'IA

Insurance Institution v. Debtor (Jurisdictional Transfer)

Numero d'incarto 34.2005.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A professional insurance institution sought provisional rejection of an opposition to an enforcement order for unpaid professional pension premiums amounting to CHF 6,560.05. The court found that while disputes concerning professional pension contributions fall under the cantonal insurance court's jurisdiction for merits-based decisions (Art. 73 LPP), the specific procedure initiated by the creditor—a request for provisional rejection of the opposition based on an alleged acknowledgment of debt (Art. 82 LEF)—is governed by summary proceedings, for which jurisdiction lies with the Justice of the Peace or the President of the local court. Consequently, the court declared itself manifestly incompetent to rule on the merits of the summary request and transferred the case file to the competent local court.

Regesto Legislator

Ufficiale

incompetenza del Tribunale delle assicurazioni sociali a decidere in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione (nel caso concreto al precetto esecutivo fatto spiccare dall'istituto previdenziale ed avente per oggetto l'incasso di contributi previdenziali non pagati dal datore di lavoro)

Parole chiave

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istituto di previdenza esecuzione per debiti premio d'assicurazione surrogazione dell'assicuratore contributi di previdenza impagati trasferimento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 84 LEF

Cited in the final ruling (order 2) regarding the transmission of the case file based on the judge of the place of execution.

artt. 15-16 LALEF

Cited in the final ruling (order 2) regarding the transmission of the case file for competence reasons.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2005.1 RG · Lugano 1° febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull’istanza 28 dicembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

CO 1 in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto che

- con istanza 28 dicembre 2004 - formulata in lingua francese e successivamente tradotta in lingua italiana - la AT 1 ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla CO 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 6'560.05 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti dalla società escussa;

- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

- per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);

- in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UE di __________ la RI 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 6'560.05;

- l'escussa ha interposto opposizione;

- giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

- in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);

- infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;

- per applicazione dell'art. 14 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

- stante quanto sopra, ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, artt. 15-16 LALEF, art.

21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito dell'istanza

28 dicembre 2004 della RI 1 per l’attuazione delle misure di previdenza conformi alla LPP.

2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti