Insurance Institution v. Opposition to Enforcement Order (Jurisdictional Transfer)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insurance institution sought the cancellation of an opposition to an enforcement order regarding unpaid professional pension contributions from 1998, but the Cantonal Insurance Tribunal declared itself incompetent because the request sought provisional lifting of opposition based on an alleged acknowledgment of debt (Art. 82 LEF), which falls under the summary procedure jurisdiction of the Justice of the Peace or Praetor, rather than the Tribunal's original jurisdiction over disputes concerning professional pension matters (Art. 73 LPP). Consequently, the matter was declared inadmissible and transferred to the competent District Praetor's office, with costs imposed on the applicant for bringing the action to the wrong jurisdiction.
Regesto Legislator
Ufficialeincompetenza del TCA a statuire su una richiesta, presentata da un istituto di previdenza, di rigetto provvisorio dell'opposizione inteposta dal datore di lavoro a precetto esecutivo fatto spiccare per l'incasso di contributi previdenziali
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning immediately preceding the dispositive as part of the basis for transferring the case due to the court's lack of competence.
Cited in the reasoning immediately preceding the dispositive as part of the basis for transferring the case due to the court's lack of competence.
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Cited as the legal basis for imposing court costs (tassa di giustizia e spese) in the reasoning section.
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Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2004.58 RG/sc · Lugano 12 novembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'"istanza" del 5 novembre 2004 di
AT 1 contro
CV 1 In materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto che
- con atto
5 novembre 2004 la AT 1 (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla CV 1, __________ al precetto esecutivo n. __________dell'UEF di __________, concernente un credito di fr. 2'072,80 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel 1998 e spese per fr. 9.00;
- giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
- in casu, come detto, tramite precetto n. __________dell'UEF di __________ la AT 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al 1998 per un importo complessivo di fr. 2'072.80 e spese per fr. 9.00;
- l'escussa ha interposto opposizione;
- giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF
107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);
- infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- stante quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere pretese di spettanza dell'omonima Fondazione collettiva LPP -ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 LEF, art. 14 cpv. 2 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);
- posta la palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che si (ri)constata essere per altro abituata a proporre dinanzi a questo TCA, con ripetuta ed evidente leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui agli artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA __________, __________, __________, __________) - vanno poste tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 200.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito dell'"istanza"
5 novembre 2004 della AT 1.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della AT 1.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti