Pension Fund Contribution Claim Dismissed for Acquiescence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case concerning a claim for pension fund contributions, the petitioner requested payment of approximately 18,000 currency units plus interest, and the rejection of an opposition filed against an enforcement order. The court struck the case from the rolls due to acquiescence, as the opposing party unconditionally recognized the debt claimed by the pension fund institute and only requested installment payments. The court reasoned that this acknowledgment constituted an act of acquiescence terminating the dispute with the effect of a final judgment, noting that any subsequent payment arrangements would be at the discretion of the petitioning foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAPension Fund Contribution Claim Dismissed for Acquiescence: The court struck the case from the rolls due to acquiescence, as the opposing party unconditionally recognized the debt claimed by the pension fund institute and only requested installment payments. The court reasoned that this acknowledgment constituted an act of acquiescence terminating the dispute with the effect of a final judgment, noting that any subsequent payment arrangements would be at the discretion of the petitioning foundation.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis order addresses the imposition of costs and court fees, stating no court fee is charged and expenses are borne by the State.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2004.19 RG/sc · 11 giugno 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 17 marzo 2004 promossa da
ATTO1 contro
CONV1 in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 17 marzo 2004 con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare la convenuta al versamento di fr. 18'030.30, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2003 su fr. 17'880.30 a titolo di contributi previdenziali e spese relativi al periodo 1.1.1999-31.1.2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di __________;
visto lo scritto 26 maggio 2004 (IV) e la successiva comunicazione 8 giugno 2004 con cui la convenuta ha dichiarato che "*riconosciamo incondizionatamente le pretese fatte valere dall'Istituto collettore LPP. Chiediamo tuttavia di poter fare dei pagamenti rateali per noi sostenibili*" (VI).
considerato
che tale scritto configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere
stralciata dai ruoli (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC
1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387s; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 56);
che quo alla modalità di pagamento dell'importo riconosciuto, spetterà alla Fondazione attrice valutare se concedere eventuali facilitazioni nel senso auspicato dalla convenuta;
decreta 1.
La causa é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ del 1° ottobre 2003 dell'UEF di __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi