Foundation v. Employer (Pension Contributions Settlement)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA foundation sought payment of outstanding occupational pension contributions from an employer for the period of July 2000 to September 2002, which the employer opposed, citing an intent to switch pension institutions effective January 2003, despite the outstanding debt. The court decided to strike the petition from the rolls because the parties reached a settlement agreement, which the court homologated; concerning the employer's attempt to terminate the relationship retroactively, the court found that the necessary prerequisites for changing pension institutions under the relevant provisions had not been met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 cpv. 2 dell, art. 9 cpv. 2 della Convenzione d'adesione, disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961; Foundation v. Employer (Pension Contributions Settlement): The court decided to strike the petition from the rolls because the parties reached a settlement agreement, which the court homologated; concerning the employer's attempt to terminate the relationship retroactively, the court found that the necessary prerequisites for changing pension institutions under the relevant provisions had not been met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAMentioned in the reasoning section regarding the requirements for termination, although the basis for the final order is transaction, this provision is explicitly cited.
Mentioned in the reasoning section regarding the requirements for termination, although the basis for the final order is transaction, this provision is explicitly cited.
Cited in the section preceding the operative part, indicating the legal basis for the procedural actions taken.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2003.50 RG/sc · Lugano 15 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 3 settembre 2003 promossa da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano contro
__________ in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 3 settembre 2003 con cui la Fondazione attrice ha chiesto al TCA di condannare la società convenuta al versamento di fr. 46'333.90, oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2002 su fr. 46'183.90, a titolo di contributi previdenziali (e spese) relativi al periodo 1. luglio 2000 - 30 settembre 2002, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________ vista la risposta di causa 7 ottobre 2003 con cui la società convenuta ha dichiarato:
" Alla Fondazione Istituto Collettore LPP avevamo inoltrato disdetta per fine 2002 e che
quest'ultima non reagì alla nostra raccomandata; anzi fece emettere un precetto esecutivo.
Il nostro intento era quello di cambiare Istituto, accordandoci per un rientro del credito dilazionato su alcuni mesi oppure trovando un'intesa con il nuovo Istituto affinché subentrasse ritirando il credito.
L'Istituto Collettore LPP, emettendo il precetto esecutivo, non ci diede la possibilità di operare in questo senso: per tale motivo facemmo opposizione.
Chiediamo che venga fissato il termine del 20.12.2003 per poter pagare il dovuto e che retroattivamente all'01.01.2003 si possa stipulare una convenzione con altra Compagnia.
__________ sta uscendo gradatamente da un periodo di difficoltà economica, lottando giornalmente per mantenere otto posti di lavoro." (Doc. _)
visto lo scritto
10 ottobre 2003 con cui parte attrice ha osservato:
" (…)
Come già ampiamente dimostrato precedentemente, non ci opponiamo ad un serio e attuabile piano di dilazione. La controparte consideri tuttavia che nell'anno in corso non ha effettuato nessun versamento e che il saldo attuale scoperto ammonta a ben CHF 83'858.90, destinato ad aumentare ulteriormente di CHF 9'482.40 entro fine anno.
Riguardo alle condizioni di disdetta, l'art. 9 cpv. 2 della convenzione di adesione è chiaro: essa è valida solamente se il datore di lavoro può fornire la prova che la previdenza dei personale viene trasferita presso un altro istituto di previdenza registrato. AI 02.12.2002, giorno dell'emissione della domanda d'esecuzione, il datore di lavoro non aveva ancora indicato il nominativo del nuovo ente previdenziale. Non poteva essere altrimenti, tenuto conto del considerevole scoperto accumulato presso di noi. Quindi, la responsabilità per la mancata adesione ad una nuova cassa pensioni non è ovviamente da imputare al nostro agire. L'argomentazione della controparte in proposito viene pertanto nettamente respinta.
In ogni modo, non siamo per nulla contrari a nessuna ulteriore disdetta per la fine del 2004, qualora avvenga nei tempi e nei modi regolamentari." (Doc. _)
richiamato il successivo scritto 17 ottobre 2003 di parte attrice la quale ha precisato:
" Con la ns. risposta di causa del 10.10.2003 avevamo implicitamente accolto la proposta di dilazione della convenuta, evidenziando nel contempo il nostro scetticismo in merito."
(Doc. _)
ritenuto che l'accordo intercorso tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge e ai fatti, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);
osservato per il resto che la petizione in parola avendo per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali insoluti nel periodo 1. luglio 2000 - 30 settembre 2002, la richiesta di parte convenuta concernente la possibilità di rescissione, con effetto al 1. gennaio 2003, della convenzione d'adesione che la lega alla Fondazione attrice e il consecutivo trasferimento della previdenza del personale ad altro istituto previdenziale appare ininfluente ai fini del giudizio, ritenuto in ogni caso che in relazione a tale aspetto nessun elemento agli atti consente nella specie di ritenere siccome adempiute le necessarie premesse di cui all'art. 9 cpv. 2 della Convenzione d'adesione, rispettivamente all'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434);
viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La petizione é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6002 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi