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34.2003.46 • TCAS TI 34.2003.46 Generato dall'IA

Pension Foundation v. Employer (Unpaid Contributions)

Numero d'incarto 34.2003.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A professional pension foundation petitioned to compel an employer, which had failed to pay contributions since affiliation in 1995 (except for a small initial payment) following contract termination in 2000, to pay the outstanding CHF 44,747.30 plus interest, which the employer had previously opposed via enforcement proceedings. The court granted the petition, affirming the employer's undisputed obligation to pay contributions under the relevant professional pension laws, and ordered the definitive rejection of the opposition to the payment order; furthermore, because the employer's consistent non-payment, subsequent opposition, and failure to respond to court deadlines constituted temerarious conduct, the court awarded the foundation CHF 1,000 in legal costs and imposed CHF 300 in procedural fees on the employer, despite the general principle of cost-free proceedings in such insurance matters.

Regesto Legislator

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Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 66 LPP, Art. 49 cpv. 1 LPP, Art. 16 LPP, Art. 104 CO, Art. 79 LEF; Pension Foundation v. Employer (Unpaid Contributions): The court granted the petition, affirming the employer's undisputed obligation to pay contributions under the relevant professional pension laws, and ordered the definitive rejection of the opposition to the payment order; furthermore, because the employer's consistent non-payment, subsequent opposition, and failure to respond to court deadlines constituted temerarious conduct, the court awarded the foundation CHF 1,000 in legal costs and imposed CHF 300 in procedural fees on the employer, despite the general principle of cost-free proceedings in such insurance matters.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati contratto di previdenza obbligo di pagamento fondazione decisioni incidentali fondazione collettiva di previdenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 8 cpv. 2 LALPP

Cited as the basis for applying procedural rules regarding the cost-free nature of the procedure, which is then overruled by the temerity finding.

art. 20 capoverso 1 LPTCA

Cited regarding the procedural rule that the procedure is generally free of charge.

art. 20 cpv. 2 LPTCA

Cited as the exception rule allowing the imposition of procedural costs in cases of temerity.

art. 73 cpv. 2 LPP

Mentioned regarding the delegation to Cantons of the institution of a simple, expedited, and generally free appeal procedure, although not directly applied in the final operative orders concerning costs/damages.

art. 104 CO

Used to confirm that the demanded 5% interest rate corresponds to the legal rate for default interest.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

Mentioned in the reasoning regarding the right to reimbursement of costs, but not cited in the dispositive.

art. 66 LPP

Cited in the reasoning as the obligation for the employer to pay contributions, not cited in the dispositive.

art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS

Mentioned in the reasoning regarding the historical non-applicability of cost reimbursement rights.

art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF

Mentioned in the reasoning regarding the historical non-applicability of cost reimbursement rights.

art. 159 cpv. 2 OG

Mentioned in the reasoning concerning the exclusion of cost reimbursement for public function bodies.

art. 26 c cpv. 2

Cited as the procedural basis for the single judge composition, not in the final orders.

art. 2 cpv. 1

Cited as the procedural basis for the single judge composition, not in the final orders.

art. 11 cpv. 1 e 3 LPP

Cited in the reasoning regarding the obligation of the employer to affiliate to a pension institution, not cited in the dispositive.

art. 49 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning regarding the free structuring of benefits by pension institutions, not cited in the dispositive.

art. 16 LPP

Cited in the reasoning regarding minimum legal benefits, not cited in the dispositive.

art. 59, 66 cpv. 2 e 70 LPP

Cited in the reasoning regarding the components of premiums, not cited in the dispositive.

art. 88 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning for the expiry of a prior enforcement procedure, not cited in the dispositive.

art. 79 LEF

Cited in the reasoning regarding the creditor's right to continue enforcement after obtaining recognition of the claim, not cited in the dispositive.

art. 80 LEF

Cited in the reasoning regarding the special procedure for setting aside opposition, not cited in the dispositive.

art. 64 LTF

Not cited.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2003.46 RG/sc · Lugano 15 gennaio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 28 agosto 2003 promossa da

__________ Fondazione collettiva di __________ rappr. da: __________ contro

__________ rappr. da: __________ in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

- ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1995 la __________ (ora in liquidazione) ha aderito alla __________, Fondazione collettiva per la previdenza professionale della __________ (ora __________ (doc. _);

- stante il mancato pagamento - ad eccezione di alcuni versamenti eseguiti nel corso del 1995 e 1996 per complessivi fr. 8'895.65 (doc. _) - dei contributi dovuti a far tempo dall'affiliazione e calcolati in base ai salari annunciati dal datore di lavoro (doc. _), dopo notifica della disdetta del contratto d'adesione con effetto al 1° settembre 2000 (doc. _) nel settembre 2002 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ nei confronti del datore di lavoro il precetto esecutivo n. __________ (una precedente procedura esecutiva avviata nell'ottobre 2000 non ha in seguito più potuto essere proseguita per decorrenza del termine di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF, doc. _) per fr. 44'747.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. _);

- con la petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA, sulla scorta della documentazione prodotta, di condannare la __________ in liquidazione al pagamento di complessivi

fr. 44'747.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, postulando inoltre il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al summenzionato precetto nonché la rifusione di tasse, spese e ripetibili;

- la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA per la presentazione della risposta;

- su richiesta del TCA, nelle more della procedura la Fondazione ha prodotto ulteriore documentazione necessaria ai fini del giudizio.

considerato in diritto che

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

- in concreto l'obbligo contributivo, il finanziamento, le modalità di calcolo e di pagamento dei contributi sono disciplinati all'art. 4 della Convenzione d'affiliazione, agli artt. 2.1, 3 e 4.3 del relativo Allegato 1 ed agli artt.

41 e 42 del Regolamento di previdenza.

In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, comprendono i contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e dell'assicurazione rischio, per le misure speciali e del Fondo di garanzia, nonché per le spese amministrative (artt. 59, 66 cpv. 2 e 70 LPP, art. 4 Convenzione d'affiliazione, artt. 32 e 43 Regolamento).

I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.1 e 3.1 Allegato 1, artt. 14, 15 e 43 Regolamento);

- dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute.

Il calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti.

Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi dovuti.

In simili condizioni, la pretesa attorea deve essere integralmente riconosciuta;

- l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° gennaio 2002.

Poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

- l’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

Secondo la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V 109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).

Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251 e 252).

La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

Visto quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.

La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;

- il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Il principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e

108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF

117 V 403).

Vi ha provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il

diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

Il motivo di questo privilegio è stato esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF

112 V 49).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF

126 V 150).

Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V

150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1 con riferimenti, 127 V 205, 126 V 150 consid. 4b). Secondo la giurisprudenza i concetti di temerarietà o leggerezza sono di pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con riferimenti).

Nell'ambito di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario (DTF 124 V 288; STCA del 28 gennaio in re FICLPP c. P.Sagl);

- nel caso in esame la società convenuta da fine 1996 non ha più dato seguito alle richieste di pagamento della Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare dall'UE di __________ e non è neppure intervenuta nella presente causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta;

- alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi considerato temerario. Alla Fondazione attrice, vittoriosa in causa e patrocinata da un legale, vanno di conseguenza riconosciuti fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;

- secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1 LPTCA), applicabile in virtù art. 8 cpv. 2 LALPP (RL 6.4.81.), la procedura è di principio gratuita.

Per il TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T), ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA.

In casu, vista la temerarietà imputabile alla convenuta, a suo carico vanno poste tasse e spese di procedura per complessivi fr. 300.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é accolta.

§ Di conseguenza la __________ in liquidazione è condannata a versare alla __________ Fondazione collettiva di __________ fr. 44'747.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002.

§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.

2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della convenuta, la quale verserà all'attrice fr. 1'000.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti