Insurance Company's Request for Provisional Lifting of Objection to Pension Premium Enforcement Ruled Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insurance company sought the cancellation of an objection filed against an enforcement order for professional pension premiums amounting to CHF 18,098.50 from 1995-1996; however, the court ruled that the request, which sought the *provisional* lifting of the objection based on an alleged acknowledgment of debt (Art. 82 LEF), did not constitute the substantive claim for recognition of the contributory credit required under Art. 79 LEF, which would grant this court jurisdiction under professional insurance law (Art. 73 LPP), and therefore declared the request inadmissible, transferring the case to the Justice of the Peace or Magistrate's Court based on summary jurisdiction rules for provisional lifting of opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 cpv. 1 LPP, Art. 8 LALPP, Art. 73 LPP, Art. 79 LEF, Art. 82 LEF, Art. 21 Cost; Insurance Company's Request for Provisional Lifting of Objection to Pension Premium Enforcement Ruled Inadmissible: 82 LEF), did not constitute the substantive claim for recognition of the contributory credit required under Art. 79 LEF, which would grant this court jurisdiction under professional insurance law (Art. 73 LPP), and therefore declared the request inadmissible, transferring the case to the Justice of the Peace or Magistrate's Court based on summary jurisdiction rules for provisional lifting of opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited for the decision regarding the transmission of the case file to the proper judicial authority (Pretura).
Cited in support of the jurisdictional decision to transmit the file to the competent lower court.
Cited in support of the jurisdictional decision to transmit the file to the competent lower court.
Cited in the reasoning which supports the decision that the court is not competent to rule on the merits.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2003.42 rg/gm · Lugano 14 agosto 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'"istanza" dell'11 agosto 2003 di
ATTO0 contro
_CONV0 in materia di previdenza professionale
ritenuto,in fatto e in diritto
- che con atto 11 agosto 2002 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF di __________, concernente un credito di fr. 18'098.50 per premi assicurativi della previdenza professionale dovuti nel periodo 1995-1996 (I);
- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);
- che in casu, come detto, tramite PE n. __________dell'UEF di __________ la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1995-1996 per un importo complessivo di fr. 18'098.50;
- che l'escussa ha interposto opposizione;
- che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF
107 III 60ss, Praxis 73 n. 195);
- che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
- che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- che di conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione al PE n. __________dell'UEF di __________ indicante un credito di fr. 18'098.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (art. 14 e 16 LALEF; art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito dell'"istanza"
11 agosto 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti