Insurance Company v. Opposition to Enforcement Order (Jurisdictional Dispute)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insurance company sought the cancellation of an opposition filed against an enforcement order for the collection of professional pension premiums amounting to over 50,000 francs, but the Cantonal Insurance Tribunal declared itself incompetent because the request was framed as a summary request for provisional cancellation of opposition under Article 82 of the Debt Enforcement Act, rather than an ordinary or administrative action to recognize the credit under Article 79 of the same act; consequently, the court ruled that jurisdiction for summary proceedings regarding provisional opposition removal lies with the Justice of the Peace or the District Magistrate, and transferred the case files accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 LEF, Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 8 LALPP, Art. 73 LPP, Art. 79 LEF, Art. 21 Cost; Insurance Company v. Opposition to Enforcement Order (Jurisdictional Dispute): - che di conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court determined it lacked competence for the substantive merits because the claim was for provisional rejection of opposition based on this article, not an action for recognition of the debt.
These articles were cited to establish which judicial authority (Justice of the Peace or Pretore) is competent to decide summary procedures regarding provisional rejection of opposition under Art. 82 LEF.
This article was cited to justify transferring the case file to the competent Pretura based on the location of execution.
Cited in conjunction with other procedural rules justifying the transfer of the case due to lack of competence.
Cited in conjunction with other procedural rules justifying the transfer of the case due to lack of competence.
Although cited in the reasoning regarding competence for substantive disputes in professional benefits, it was not explicitly used in the final orders (which declared incompetence).
Cited in the reasoning regarding the procedure for creditors to pursue claims after opposition, used to distinguish the present summary procedure from the ordinary procedure.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2003.36 RG/sc · Lugano 30 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull' "istanza" del 28 aprile 2003 di
__________ Compagnia d'ass. sulla vita, __________ contro
__________ in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e in diritto
- che con atto 28 aprile 2003 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita, __________ (in seguito: __________) ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare, in virtù dell'art. 82 LEF, la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF __________, concernente un credito di fr. 50'455.40 per premi della previdenza professionale dovuti dall'escussa nel periodo 1999-2001 in virtù del contratto d'affiliazione sottoscritto nell'agosto 1997 (I);
- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);
- che in casu tramite il succitato precetto la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo complessivo di fr. 50'455.40;
- che l'escussa ha interposto opposizione;
- che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF
107 III 60ss; Praxis 73, nr. 195);
- che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF __________ giusta l'art. 82 LEF;
- che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- che di conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito dell' "istanza" 28 aprile 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.
2.- Gli atti sono trasmessi alla Pretura del Distretto di __________ per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti