Collection Institute v. Bankrupt Party (Mootness)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA collection institute filed a petition against a party regarding professional pension matters, but subsequently withdrew the petition after learning that the opposing party had been declared bankrupt, which was later suspended due to a lack of assets. The court concluded that the case had become moot because the petitioner formally withdrew the action following the bankruptcy proceedings, leading to the decision to strike the case from the record without levying any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; Collection Institute v. Bankrupt Party (Mootness): The court concluded that the case had become moot because the petitioner formally withdrew the action following the bankruptcy proceedings, leading to the decision to strike the case from the record without levying any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for striking the case from the roll because it became devoid of object.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2003.17 RG/sc · Lugano 15 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 20 marzo 2003 interposta da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano contro
__________ in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le ordinanze 21 marzo e 13 maggio 2003 con le quali il Tribunale ha assegnato a parte convenuta il termine di rito, rispettivamente fissato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;
vista la lettera 14 maggio 2003 con cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ ha comunicato che il fallimento decretato nei confronti della convenuta in data 22 aprile 2003 è stato sospeso per mancanza di attivo e che in caso di mancato anticipo da parte di un interessato la procedura sarà chiusa per mancanza d'attivo;
vista la lettera 14 maggio 2003 di parte attrice che comunica il ritiro della petizione a seguito dell'apertura del fallimento e della relativa sospensione;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi