Pension Fund v. Debtor (Mootness)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA collective pension fund petitioned the Cantonal Insurance Tribunal to compel a debtor to pay outstanding professional pension contributions of approximately 15,995, less partial payments, after the debtor had opposed an execution order. The court struck the petition from the record because the opposing party subsequently revoked their opposition to the execution order and requested the case be withdrawn, which the court interpreted as the debtor's acquiescence to the claim (amounting to 11,800 plus interest), a resolution deemed lawful, thereby rendering the lawsuit moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAviste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961; Pension Fund v. Debtor (Mootness): The court struck the petition from the record because the opposing party subsequently revoked their opposition to the execution order and requested the case be withdrawn, which the court interpreted as the debtor's acquiescence to the claim (amounting to 11,800 plus interest), a resolution deemed lawful, thereby rendering the lawsuit moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law provision is cited immediately before the operative part of the decision, which orders the case to be struck off.
This order dictates the handling of costs and fees.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00039 RG/sc · Lugano 22 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 19 agosto 2002 interposta da
Fondaz. coll. LPP __________, contro
__________, in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 19 agosto 2002, con cui la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 15'995 oltre interessi al 5% dal 1.8.1999, dedotti pagamenti parziali per complessivi fr. 4'195, a titolo di contributi previdenziali arretrati, rispettivamente il rigetto dell’opposizione interposta al precetto no. __________emesso dall’UEF di __________;
considerato che con scritto 27 settembre 2002 all'UEF di __________ il rappresentante della convenuta ha revocato l’opposizione interposta al precetto esecutivo succitato e ha contestualmente chiesto al TCA di procedere allo stralcio della lite (V);
rilevato che con scritto 18 ottobre 2002 alla convenuta (trasmesso in copia al TCA) l'attrice ha preso atto del ritiro dell'opposizione precisando che provvederà al ritiro della petizione non appena sarà in possesso della dichiarazione di ritiro sottoscritta dalla convenuta;
rilevato che tramite la revoca, formulata nello scritto 27 settembre 2002 all'attenzione dell'UEF di __________, dell’opposizione interposta al precetto esecutivo relativo ai contributi della previdenza professionale chiesti con la petizione la convenuta ha aderito alla richiesta attorea tendente al versamento di fr. 11'800 oltre interessi al 5% dal 1.8.1999 (acquiescenza del debitore) e che questa soluzione può essere omologata in quanto conforme alla legge, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF
104 V 162; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 387);
viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta 1.- La petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi