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34.2002.32 • TCAS TI 34.2002.32 Generato dall'IA

Case Struck After Petitioner Withdraws Petition

Numero d'incarto 34.2002.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a dispute concerning a petition filed against an entity, the court noted that after granting the respondent a final extension to reply, the petitioner formally communicated the withdrawal of the petition, rendering the case without object. Based on the procedural law, the court ordered the case to be struck from the rolls without levying any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Case Struck After Petitioner Withdraws Petition: Based on the procedural law, the court ordered the case to be struck from the rolls without levying any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della domanda decisioni incidentali oggetto della lite diritto alla risoluzione del contratto abbandono definitivo del procedimento tempestività dell'istanza di ricusazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961
Cited as the basis for the procedure applied, leading to the striking of the case from the record.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

Cited as the basis for the procedure applied, leading to the striking of the case from the record.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00032 rg/fz · Lugano 23 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione 23 maggio 2002 della

Fondaz. coll. LPP __________, contro

__________,

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 11 settembre 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di grazia di 10 giorni per presentare la risposta di causa (III);

preso atto che, con lettera 19.09.02, la parte attrice ha comunicato il ritiro della petizione (IV);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi