Pension Contribution Collection Mooted by Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA foundation seeking collection of outstanding professional pension contributions petitioned the court to compel payment from a debtor who had previously opposed an enforcement order. The debtor subsequently acknowledged the debt and agreed to satisfy the claim by a specified future date, an arrangement to which the petitioner consented. The court struck the petition from the roll because the dispute had become moot due to the mutual agreement on payment, deeming the resolution lawful and concluding the matter without imposing a court fee, with costs borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAlegge di procedura del 6 aprile 1961, artt. 103, 106 CO; Pension Contribution Collection Mooted by Settlement: The debtor subsequently acknowledged the debt and agreed to satisfy the claim by a specified future date, an arrangement to which the petitioner consented. The court struck the petition from the roll because the dispute had become moot due to the mutual agreement on payment, deeming the resolution lawful and concluding the matter without imposing a court fee, with costs borne by the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited as the basis for the court's decision to dismiss the petition from the records.
These articles regarding legal costs were mentioned in the initial petition, though the final order dispensed with court fees and assigned costs to the State.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00023 RG/cd · Lugano 19 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 15 maggio 2002 interposta da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano, contro
__________, in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 15 maggio 2002 con cui la Fondazione Istituto colelttore LPP, Lugano ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese ai sensi degli artt. 103,106 CO, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 2 agosto 2001 dell'UEF di __________ per fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese;
vista la risposta di causa 10 giugno 2002 con cui la società convenuta ha dichiarato di non contestare la pretesa attorea e di impegnarsi "inderogabilmente" ad onorare il credito vantato dall'attrice entro il 4 luglio 2002 (III);
visto lo scritto
17 giugno 2002 di parte attrice la quale si dichiara d'accordo con la proposta di pagamento del debito entro il 4 luglio 2002 (IV);
rilevato:
- che tramite il riconoscimento del debito relativo ai contributi della previdenza professionale chiesti con la petizione (acquiescenza del debitore), la convenuta ha aderito alla richiesta dell’attrice, la quale ha manifestato il proprio accordo al pagamento dell'importo dovuto entro il 4 luglio 2002;
- che questa soluzione può essere omologata in quanto conforme alla legge, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);
viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La petizione é stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi