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34.2002.12 • TCAS TI 34.2002.12 Generato dall'IA

Pension Prescription Period and Claim Commencement Date Dispute

Numero d'incarto 34.2002.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual sought a professional disability pension from a pension fund, claiming the underlying work incapacity arose on August 26, 1986, while she was affiliated, even though her invalidity status (70% inability) was officially recognized later, effective August 1, 1987. The court ruled that the right to the pension claim was time-barred because, under the applicable law, the ten-year prescription period for the principal claim began upon the due date of the first deferred payment, which was August 1987, meaning the claim was prescribed by the time the petition was filed in March 2002, as the initial request in July 2000 did not interrupt the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 23 LPP, Art. 6 LPP, Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, Art. 41 LPP, Art. 48 cpv. 1 LAI, Art. 131 CO; Pension Prescription Period and Claim Commencement Date Dispute: The court ruled that the right to the pension claim was time-barred because, under the applicable law, the ten-year prescription period for the principal claim began upon the due date of the first deferred payment, which was August 1987, meaning the claim was prescribed by the time the petition was filed in March 2002, as the initial request in July 2000 did not interrupt the statutory limitation period.

Parole chiave

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rendita d'invalidità insinuazione del credito decorrenza della prescrizione prescrizione qualità d'assicurato fondo pensionistico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 329
Employee Disability Benefits Claim vs. Pension Fund and Application of Statutory Rules
DTF 115 V 208
Pension Fund Disability Calculation Based on IV Assessment
DTF 127 V 317
2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p.
DTF 127 V 318
Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art.
DTF 117 V 333
41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379).
DTF 116 V 343
41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 131 cpv. 1 CO

The court applied the ten-year limitation period for the main claim regarding the pension right, starting from the due date of the first past-due installment.

Art. 131 cpv. 2 CO

The court noted that by prescribing the main claim, the individual periodic payments are also prescribed.

Art. 135 cif. 2 CO

This provision was cited to confirm that the filing of the petition was the first act capable of interrupting the prescription period.

Art. 26 LPP

This article was used as the basis for applying the relevant provisions of the federal law on disability insurance (LAI), specifically concerning the start of the right to disability benefits.

Art. 41 cpv. 1 LPP

Although the decision hinges on prescription, this article is cited in the reasoning as the basis for the prescription rules applicable to periodic benefits.

Art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

This provision was cited regarding the court's ability to decide in a panel of a single judge.

Art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale

This provision was cited regarding the court's ability to decide in a panel of a single judge.

Art. 135 CO

This article governs the acts that interrupt prescription, which was crucial for determining when the claim became time-barred.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00012 fc/cd · Lugano 27 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

con redattrice: · Francesca Cassina-Barzaghini

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 13 marzo 2002 di

__________, rappr. da: __________, contro

Cassa pensioni della __________, in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________ ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della Clinica __________ dal 1. gennaio 1982 al 31 agosto 1986. Ai fini della previdenza professionale l'assicurata è stata affilliata alla Cassa pensioni della __________ (doc. _; atti AI).

In seguito alla cessazione della sua attività presso la Clinica __________, il 16 dicembre 1986 la __________ ha comunicato all'assicurata il trasferimento della prestazione di libero passaggio a suo favore, per un ammontare di fr. 35'478.20, al __________ (doc. _).

1.2. In data 1. giugno 1988 __________ ha presentato istanza tendente all'assegnazione di prestazioni AI per adulti. In accoglimento della domanda, con provvedimento 19 luglio 1990 (intimato all'interessata il 7 agosto successivo) l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ una rendita intera d'invalidità, per un grado d'inabilità del 70%, con effetto dal 1. agosto 1987 (doc. _).

1.3. A far tempo dal 1. novembre 1991 l'assicurata ha ripreso un'attività lucrativa nella misura del 30% alle dipendenze dell'Ospedale __________ (I pag. 3).

1.4. In data 24 luglio 2000 __________, tramite __________, ha chiesto alla __________ la concessione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale (doc. _).

Con scritto del 26 agosto 2001 il Fondo di previdenza ha respinto la domanda di rendita sostenendo che nell’istante in cui era insorta l’incapacità lavorativa la richiedente non era più assicurata presso la cassa pensioni. La domanda doveva comunque essere rigettata anche per il motivo che il presunto diritto alla rendita era da considerare prescritto (doc. _).

1.5. Poiché la vertenza non ha in seguito potuto essere risolta bonalmente, con petizione 13 marzo 2002, presentata nei confronti della __________, __________, sempre tramite l'__________, ha chiesto al TCA l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità.

A motivazione della propria pretesa ha fra l'altro evidenziato quanto segue:

" 2.4.

Secondo l'art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP) hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.

Non è invece necessario che l'interessato sia assicurato nell'istante della nascita dell'invalidità.

Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l'anno di attesa ai fini dell'erogazione della rendita (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI)

Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell'intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo è sciolto.

(…)

2.8.

E' incontestato che l'inizio dell'incapacità al lavoro che ha poi portato al riconoscimento della rendita d'invalidità (AI) è da ricondurre al 26 agosto 1986 data in cui __________ era ancora dipendente della Clinica __________.

(…)

2.10.

E' inconfutabile, quindi, che __________ all'insorgere dell'inabilità lavorativa era assicurata, conseguentemente, ha diritto all'assegnazione di una rendita intera di invalidità della previdenza professionale.

2.11.

A mente dell'assicurata non può trovare tutela l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

2.12.

__________, infatti, é venuta a conoscenza del riconosciuto stato d'invalida, per la prima volta, tosto ricevuta la lettera di data 7 agosto 1990 *(recapitata il giorno 10)* con la quale la Commissione AI del Cantone Ticino così indica:

*"Nella procedura ordinaria é stato costatato quanto segue:*

*1 Indicazioni concernenti la rendita*

*1.1 Grado d'invalidità: 70% dal 26.08.1987*

*1.2 Nascita del diritto alla rendita: 01.08.1987"*

La relativa decisione Al, invece, é stata emanata il 26 novembre 1990.

2.13.

Per quanto sopra si ritiene che l'azione di prescrizione decorre non dal momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità, ma, nella peggiore delle ipotesi, dal giorno in cui __________ venne a conoscenza della pronunciata invalidità, conseguentemente, la prima data utile é il 10 agosto 1990.

2.14.

Ella, tramite l'__________, con lettera di data 24 luglio 2000, ha chiesto alla Cassa pensioni della __________ l'assegnazione di prestazione d'invalidità.

2.15.

E' inconfutabile che, alla data di cui sopra, il termine di prescrizione non era ancora spirato giacché giungeva a scadenza il 9 agosto 2000." (cfr. doc. _)

1.6. Con risposta del 25 aprile 2002 la __________ ha postulato la reiezione della petizione argomentando:

" (…)

1. Conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LPP, i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni; sono applicabili gli articoli 129-142 del Codice delle obbligazioni. L'articolo

11 capoverso 4 dell'ordinan­za del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della __________ (Statuti della __________; RS 172.222.1) riprende il tenore dell'articolo 41 LPP. Nella DTF 117 V 329 consid. 4 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito, in merito al disciplinamen­to della LPP, che quest'ultimo si basa direttamente sugli articoli 127 e 128 CO e quindi che singoli importi della rendita nella previdenza professionale si prescrivono in cinque anni, il credito in quanto tale (diritto principale) in dieci anni.

Secondo l'articolo 131 capoverso 1 CO, la prescrizione per l'intero credito comincia alla scadenza della prima prestazione arretrata. Un credito scade quando il creditore può esigere e il debitore effettuare il pagamento liberatorio. L'AI ha fissato l'inizio della ren­dita AI con effetto retroattivo al 1° agosto 1987 (cfr. allegato 5). Se ci si basa su questa decisione dell'AZ, (anche) la scadenza di una prima rendita della __________ sarebbe decorsa dal 1° agosto 1987, poiché a partire da questa data si sarebbe potuto esigere la rendita ed effettuare il pagamento liberatorio. La prescrizione di un'eventuale rendita della __________ sarebbe dunque iniziata a decorrere da tale giorno. Ciò corrisponde invero anche alla regolamentazione in materia di rendite del primo pilastro ai sensi della LAI (legge fede­rale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20), secondo cui il di­ritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta (art. 48 cpv. 1 LAI). II momento in cui l'istante è venuta a conoscenza del diritto alla rendita non riveste, secondo il chiaro te­nore dell'articolo 131 CO (e la LAI), nessuna importanza nella fattispecie. Questa conclusione non viene nemmeno modificata dal fatto che altre disposizioni nel CO con­cernenti la prescrizione

- come ad esempio l'articolo 60 - basano talvolta l'inizio di de­correnza del termine su una conoscenza soggettiva del danneggiato; queste regola­mentazioni, che non trovano applicazione nella fattispecie, prevedono però, contraria­mente all'articolo 131 CO, oltre a un termine di prescrizione assoluto anche un termine relativo molto breve. Se, del resto, in base alla teoria dell'istante, per l'inizio della pre­scrizione ci si volesse fondare sulla data della deliberazione dell'Al (risp. sulla presunta conoscenza dell'istante), le rendite non si prescriverebbero fino a un'eventuale delibe­razione e potrebbero addirittura essere fatte valere anche decenni dopo il sopraggiun­gere dell'invalidità; in questo modo le disposizioni concernenti la prescrizione si svuote­rebbero completamente del loro significato. Secondo l'articolo 131 capoverso 1 CO, nella fattispecie la pretesa è quindi caduta in prescrizione, in tutto e per tutto, il 1° ago­sto 1997.

II diritto alla rendita dell'istante sarebbe pure prescritto anche se si partisse dalle sue argomentazioni, secondo cui la prescrizione è iniziata a decorrere dalla data della deli­berazione dell'AZ, dunque dal 10 agosto 1990. In questo caso, il termine decennale del­la prescrizione sarebbe scaduto il 10 agosto 2000 senza che fosse mai stato interrotto. Secondo il già accennato rinvio di cui all'articolo 11 capoverso 4 degli Statuti della __________ e all'articolo 41 LPP, ai sensi dell'articolo 135 CO la prescrizione può essere interrotta unicamente mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie me­diante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni ma an­che mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazio­ne. Nel periodo di tempo tra il 10 agosto 1990 e il 10 agosto 2000 non è stato compiuto nessuno dei predetti atti di interruzione; neppure la lettera che l'istante ha scritto il 24 luglio 2000 alla convenuta è evidentemente un atto del genere. II primo atto di inter­ruzione compiuto dall'istante è stato l'inoltro della petizione del 13 marzo 2002 al Tribunale cantonale delle assicurazioni. A tale data il diritto dell'istante era caduto in prescrizione, e ciò se anche si volesse dar seguito al suo (errato) punto di vista in meri­to all'inizio della prescrizione.

2. La questione se l'incapacità al lavoro dell'istante, la cui causa ha portato all'invalidità, sia effettivamente sopraggiunta durante il periodo di affiliazione alla __________ può, a seguito dell'intervenuta prescrizione, rimanere irrisolta. AI riguardo occorre unicamente eviden­ziare che l'articolo

38 capoverso 1 degli Statuti della __________ si basa su una nozione di in­validità diversa da quella dell'assicurazione invalidità, legittimando la __________ a effettuare una verifica autonoma dello stato di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c). L'ipotesi a­vanzata dagli organi dell'Al, secondo cui l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidi­tà sia sopraggiunta il 26 agosto 1986, non sarebbe determinante per la __________C."

(cfr. doc. _)

1.7. Con scritto del 2 maggio 2002 __________, sempre tramite il suo patrocinatore, si è riconfermata nelle proprie domande di petizione (VII).

1.8. In corso di causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI dell’assicurata, dandone comunicazione alle parti, e ha chiesto alla convenuta di produrre alcuni documenti, che sono stati notificati all'attrice.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione a __________, da parte della Cassa convenuta, di una rendita d’invalidità della previdenza professionale. La __________ ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita e, quindi, delle relative rate. Ritiene che l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del

diritto alla prestazione renda superfluo ogni più ampio esame dei presupposti materiali del diritto stesso, segnatamente della questione di sapere se la richiedente era ancora assicurata presso questo istituto di previdenza nel momento in cui è insorta l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (art. 23 LPP).

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).

Secondo l’art. 29 LAI, il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un’incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%, oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

2.4. Per l'art.

41 cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997 p. 562). Tale norma si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di

diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 220; H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr.

43 p. 129 consid. 5b; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

Non essendo l’azione di cui all’art. 73 LPP sottoposta ad un termine, le pretese si estinguono quindi solo in virtù dell’art. 41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379).

2.5. A proposito delle prestazioni periodiche l’art. 131 CO prevede che la prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto l'intero credito sono prescritte anche le singole prestazioni (cpv. 2).

La prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO).

Per quanto quindi attiene alla rendita d’invalidità ciascuno degli arretrati si prescrive in cinque anni dall’esigibilità del credito in applicazione dell’art.

130 cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale (“Rentenstammrecht”) nel termine ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata, conformemente all’art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; DTF 117 V 332 consid. 4; DTF111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B 9/99; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; SZS 1994 p. 270; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20).

Infine, per l'art. 135 CO

" La prescrizione è interrotta:

1.

mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;

2.

mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".

Gli statuti della __________ contemplano una regolamentazione analoga a quella legale, l’art.11 cpv. 4 prevedendo che i crediti inerenti a contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, quelli concernenti contributi o prestazioni unici in dieci anni e statuendo l’applicabilità degli art. 129-142 CO (cfr. parimenti l'art. 10 cpv. 3 nella versione degli Statuti in vigore dal 1. gennaio 1988). Gli statuti in vigore al momento dell'uscita dalla Cassa dell'attrice non contemplavano invece alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (cfr. XIII).

2.6. Nel caso concreto l’AI ha riconosciuto all’attrice il diritto ad una rendita di invalidità dal 1. agosto 1987 (doc. _). Di conseguenza, il preteso diritto della medesima ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale sarebbe parimenti sorto alla medesima data, vale a dire alla scadenza del periodo di carenza di un anno previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in virtù del rinvio all’art. 26 LPP (cfr. consid. 2.3) (cfr. DTF 123 V 271 consid. 2a in fine). È quindi a questo momento che deve essere situata la scadenza della prima prestazione arretrata, ai sensi dell’art. 131 cpv. 1 CO, con la conseguenza che la prescrizione decennale del diritto alla pensione d’invalidità ha cominciato a decorrere dal mese di agosto 1987.

L’assicurata ha dal canto suo fatto valere per la prima volta la propria pretesa con lettera del 24 luglio 2000 alla __________ (doc. _). Giusta l’art. 135 CO, questo atto non è tuttavia interruttivo della prescrizione.

Di conseguenza, come rettamente sostenuto dalla convenuta, il diritto alla rendita deve essere considerato prescritto (e con esso anche le singole prestazioni periodiche, giusta l’art. 131 cpv. 2 CO), poiché il 13 marzo 2002 (I), data della presentazione della petizione, quale primo e unico atto interruttivo agli atti (art. 135 cif. 2 CO; doc. _), erano già trascorsi dieci anni dalla nascita, nell’agosto 1987, del diritto alla prima rata della rendita.

Abbondanzialmente va detto che il diritto alla prestazione sarebbe da considerare prescritto anche nell’ipotesi in cui si potesse ammettere che la prescrizione abbia cominciato a decorrere solo nel momento in cui l’interessata ha avuto notizia dell’assegnazione della rendita d’invalidità da parte dell’AI e, quindi, nell’agosto 1990 (consid. 1.2). Anche in quest’ipotesi, più favorevole per l’attrice (e che comunque – sia detto di transenna – non trova conferma nella giurisprudenza; cfr. in proposito la già citata sentenza non pubblicata del TFA del 4 agosto 2000), la prescrizione sarebbe infatti già ampiamente subentrata nel momento in cui __________ ha inoltrato al TCA la petizione nei confronti della Cassa pensioni.

2.7. Per quanto precede, a ragione la Cassa convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione. La petizione di __________ deve pertanto essere respinta. In queste condizioni è superfluo esaminare l’adempimento dei presupposti materiali per il riconoscimento, da parte della __________, di una rendita di invalidità della previdenza professionale e in particolare la questione di sapere se l’incapacità al lavoro che ha condotto all’invalidità sia insorta durante l'affiliazione dell’attrice alla medesima Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti