Legislator Giurisprudenza & Legislazione
34.2002.11 • TCAS TI 34.2002.11 Generato dall'IA

Pension Foundation Benefits Dispute Dismissed as Moot

Numero d'incarto 34.2002.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Parties initiated a petition seeking to compel a collective pension foundation to provide complete occupational insurance benefits as stipulated in a specific management plan, retroactive to early 2001, which the foundation had reportedly failed to recognize. After the foundation disputed the court's jurisdiction and maintained the correctness of its actions, the petitioners ultimately secured the required insurance coverage from a new pension fund, leading them to withdraw the petition as the matter became moot. Consequently, the court dismissed the case from the docket without imposing fees or costs, reasoning that the respondent, acting as a public law entity, was generally not entitled to reimbursement of legal expenses in such proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

6.4.1961, DTF 126 V 150, DTF 112 V 49, DTF 128 V 323, DTF 127 V 205, DTF 112 V 326; Pension Foundation Benefits Dispute Dismissed as Moot: After the foundation disputed the court's jurisdiction and maintained the correctness of its actions, the petitioners ultimately secured the required insurance coverage from a new pension fund, leading them to withdraw the petition as the matter became moot. Consequently, the court dismissed the case from the docket without imposing fees or costs, reasoning that the respondent, acting as a public law entity, was generally not entitled to reimbursement of legal expenses in such proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
fondazione di previdenza oggetto della lite prestazione di diritto pubblico assicurazione di protezione giuridica cassa di assicurazione soppressione della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
6.4.1961
Cited as the procedural law basis for ordering the case to be struck off the rolls.
DTF 126 V 150
Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.
DTF 112 V 49
Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.
DTF 128 V 323
Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.
DTF 127 V 205
Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.
DTF 112 V 326
Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
6.4.1961

Cited as the procedural law basis for ordering the case to be struck off the rolls.

DTF 126 V 150

Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

DTF 112 V 49

Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

DTF 128 V 323

Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

DTF 127 V 205

Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

DTF 112 V 326

Cited in reasoning, but not explicitly in the final orders regarding costs or merits.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2002.11 BS · Lugano 24 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 1 marzo 2002 di

1. __________ 2. __________ 1, 2 rappr. da: __________ contro

__________ in materia di previdenza professionale

considerato

- che con petizione 1° marzo 2002 __________ e la __________, per il tramite dell’avv.__________, hanno convenuto la __________ Fondazione collettiva delle __________ postulando *“l’accertamento e l’imposizione alla convenuta del rispetto dell’attore alle previdenze assicurative complete previste dal regolamento di previdenza per quadri superiori della __________ (contratto di previdenza n. __________) garantitegli ai certificati emessi il 18.12.2001 (retroattivamente per il mese di gennaio 2001), il 19.12.2001 (per il periodo a partire dal 1.2.2001) e il 29.1.2001 (per il 2002) non intenderebbe riconoscere"* (I);

- che la convenuta, con risposta del 29 aprile 2002, ha innanzitutto ritenuto come il TCA non sia competente a derimere la vertenza, trattandosi infatti di un esame della legittimità di una norma del regolamento, in casu l’appendice al proprio regolamento. Nel merito essa ha sostanzialmente confermato la correttezza del proprio operato (III);

- che le parti, con scritti del 31 maggio 2002 rispettivamente 26 giugno 2002, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (XI, XIII);

- che interpellato dal TCA, il 28 maggio 2003 l’avv. __________ ha confermato, come preannunciato il 31 maggio 2002, la disdetta al 31 dicembre 2002 da parte di __________ del contratto di previdenza professionale con la __________ è subentrata quale nuova cassa pensione e che con quest’ultima sono in corso delle trattative per definire la posizione previdenziale di __________;

- che dopo diversi atti istruttori compiuti da questo Tribunale, con scritto 1° settembre 2003 il patrocinatore degli attori ha in particolare comunicato che la nuova cassa pensioni ha definitivamente garantito la copertura assicurativa di __________ conformemente al piano previdenziale della __________, allegando il relativo certificato personale di previdenza. Contestualmente egli ha segnalato la disponibilità di considerare la vertenza priva di oggetto, senza rinuncia alle pretesa inerenti spese e ripetibili;

- che il 9 settembre 2003 la __________ ha sostanzialmente rilevato come la nuova situazione non dimostri la infondatezza del proprio agire;

- che, dopo aver fatto presente, con scritto 19 settembre 2003, la disponibilità delle parti attrici di stralciare la causa “*con spese a carico di chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili”*, il 22 settembre 2003 l’avv. __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

“… ritenuta la gratuità della procedura e l’assenza delle premesse necessarie per concedere ripetibili, provvedo al ritiro della petizione 1.3.2002, dato che la causa è divenuta priva d’oggetto per le ragioni già illustrate”;

- che di conseguenza la causa va stralciata dai ruoli;

- che per quanto riguarda l’eventuale diritto della __________ alla rifusione di spese ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza, lo stesso deve in ogni caso essere negato, tale indennizzo non potendo di principio essere fatto valere da organismi adempienti funzioni di diritto pubblico quale è l’istituto previdenziale convenuto (DTF 126 V 150, 112 V 49; per le eccezioni, i cui presupposti non risultano in casu adempiuti, cfr. DTF 128 V 323, 127 V 205, 112 V 326).

viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961

decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepiscono né tasse né spese.

3.- Intimazione alle parti.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi