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34.2002.10 • TCAS TI 34.2002.10 Generato dall'IA

Case Dismissed Due to Withdrawal of Petition

Numero d'incarto 34.2002.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a case concerning professional providence, the court noted that after initially issuing an order requiring the petitioner to complete their petition in compliance with procedural law, the petitioner subsequently communicated the withdrawal of their filing. Given that the cause of action was rendered moot by the withdrawal, the court decreed that the case be struck from the rolls without assessment of fees or costs.

Regesto Legislator

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Case Dismissed Due to Withdrawal of Petition: Given that the cause of action was rendered moot by the withdrawal, the court decreed that the case be struck from the rolls without assessment of fees or costs.

Parole chiave

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ritiro della domanda abbandono definitivo del procedimento questioni processuali fondamento dell'azione deroga al diritto tempestività dell'istanza di ricusazione Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss)

This provision established the requirement that the petitioner failed to meet, leading to the subsequent orders.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2002.00010 rg/gm · Lugano 8 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

vista la "petizione" del 25 febbraio 2002 interposta da

__________, contro

__________, in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 1° marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte attrice un termine di 10 giorni per completare la propria petizione, la stessa non ossequiando i requisiti di cui all'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);

vista la lettera 6 marzo 2002 della parte attrice che comunica il ritiro della "petizione" (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi