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34.2001.72 • TCAS TI 34.2001.72 Generato dall'IA

Cantonal Insurance Tribunal Fee Assessment in Legal Aid Pension Case

Numero d'incarto 34.2001.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Following a decision in a professional pension matter concerning a party previously granted legal aid, the Vice President of the Cantonal Insurance Tribunal reviewed and taxed the submitted fee statement, ordering that the lawyer's fees be set at a specified amount, inclusive of VAT, with no court fee charged and expenses borne by the State, while allowing the counsel and the relevant department a period to appeal the fee assessment.

Regesto Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61, art. 64 LTF; Cantonal Insurance Tribunal Fee Assessment in Legal Aid Pension Case: Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Parole chiave

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assicurazione di protezione giuridica indennità di patrocinio revisione gratuito patrocinio tassazione dell'IVA procedura di assicurazioni sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 della Legge di procedura 6.4.61

Cited as the legal basis for the decision regarding the taxation of fees.

art. 64 LTF

This article is typically related to legal aid, and its reference appears in the context of ordering that costs be borne by the State (Order 2), suggesting its application for costs/legal aid management.

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Testo completo

Raccomandata

Incarto n. 34.2001.00072 Rif. costo n. 161.318.05 rg/fz · Lugano 26 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

nella causa che oppone

__________, rappr. da: avv. __________, a

1. __________, rappr. da: avv. __________, 2. Fondazione istituto collettore LPP __________, in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

vista la sentenza 30.7.02/31.07.02 con la quale è stata decisa la causa;

richiamata l'ordinanza 8.01.02 con la quale __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che in data 24.09.02 l'avvocato __________ ha trasmesso la nota d'onorario per la tassazione;

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

ordina 1.

La nota è tassata in fr. 1'311.20 (IVA compresa);

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi