Pension Benefit Withdrawal Case Dismissed as Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed a petition against a professional pension fund seeking an increase in disability benefits, to which the fund responded by defending the current benefit amount. Following extensive procedural steps, including requests for clarification and documentation from both parties, the claimant ultimately communicated their request to withdraw the petition, a decision subsequently confirmed by their representative, leading the court to rule that the case was moot and thus struck from the record without assessment of fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni di legge di procedura 6.4.1961; Pension Benefit Withdrawal Case Dismissed as Moot: Following extensive procedural steps, including requests for clarification and documentation from both parties, the claimant ultimately communicated their request to withdraw the petition, a decision subsequently confirmed by their representative, leading the court to rule that the case was moot and thus struck from the record without assessment of fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law provision is cited as the basis for the court's decision to strike the case from the roll.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00064 fc · Lugano 20 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 20 ottobre 2001 presentata da
__________, rappr. da: __________, contro
__________, in materia di previdenza professionale
considerato
- che con petizione 20 ottobre 2001 __________, per il tramite del __________, ha convenuto la __________, Ente di previdenza della __________ chiedendone in sostanza la condanna al pagamento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale di importo superiore a quello riconosciutogli, protestando tasse, spese e ripetibili (I);
- che la convenuta, con risposta del 6 novembre 2001, ha preso posizione sulle argomentazioni di petizione confermando in sostanza la correttezza della rendita erogata all'assicurato (III);
- che le parti, con scritti del 19 novembre 2001 rispettivamente 28 novembre 2001, si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e posizioni (V,VII);
- che il TCA ha in seguito proceduto a diversi atti istruttori, segnatamente chiedendo all'attore alcune precisazioni (X, XI, XIII) e all'__________ diversi chiarimenti e la produzione della documentazione relativa al rapporto previdenziale con __________ (IX, XII, XIV, XV, XVI, XX, XXI); ha inoltre acquisito agli atti l'incarto relativo all'assicurazione infortuni dell'interessato (XX, XXI);
- che le relative risultanze sono state intimate alle parti con facoltà di presentare osservazioni;
- che considerato come numerosi scritti del TCA fossero rimasti inevasi, in data 18 luglio 2002 la vicecancelliera ha nuovamente assegnato a __________, tramite il proprio patrocinatore, un termine di cinque giorni per l'inoltro di una presa di posizione (XXIV);
- che con scritto del 2 agosto 2002 __________, sempre tramite il __________, ha comunicato la richiesta di ritiro dell'istanza nei confronti dell'__________ Assicurazioni, Ente di previdenza della __________ (XXV);
- che con scritto 20 agosto 2002 il rappresentante dell'attore - cui è stata trasmessa la traduzione in lingua italiana della presa di posizione 7 gennaio 2002 della __________ - ha confermato il ritiro della petizione (XXVI, XXVII);
- che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi