Provident Fund Salary Notification Dispute Resolved
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA legal action concerning professional provident matters, initiated by a petition regarding salary notification to a provident institution, became moot when the petitioner subsequently declared they were fully satisfied following the respondent's notification of the employee to the provident institution and subsequent correction of the salary amounts provided. Consequently, the court ordered the case stricken from the rolls without court fees or costs, but mandated the respondent to pay the petitioner a fixed sum for recompense.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge di procedura 6.4.61, fr. 500.- a titolo di ripetibili; Provident Fund Salary Notification Dispute Resolved: Consequently, the court ordered the case stricken from the rolls without court fees or costs, but mandated the respondent to pay the petitioner a fixed sum for recompense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited in connection with the order to strike the case from the rolls due to the withdrawal of the petition.
The defendant is ordered to pay 500 Swiss Francs in cost reimbursement to the plaintiff as part of the dispositive orders.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00063 RG/cd · Lugano 17 giugno 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 22 ottobre 2001 di
__________, rappr. da: __________, contro
__________, rappr. da: avv. __________, in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 25 ottobre 2001 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (II);
vista la documentazione prodotta dalla convenuta in allegato agli scritti 14 novembre e 6 dicembre 2001 da cui risulta che pendente lite essa ha provveduto a notificare il dipendente __________ al proprio istituto di previdenza e che quest'ultimo ha quindi allestito il relativo certificato personale (VI, IX);
richiamati gli ulteriori scritti 11 gennaio 2002 e 10 aprile 2002 con cui la convenuta, a seguito delle osservazioni presentate dal rappresentante di parte attrice in data 2 gennaio 2002 ha rettificato l'ammontare dei salari notificati all'istituto di previdenza e prodotto un nuovo certificato personale valevole dal 1 gennaio 2002 (XI, XIII, XVI);
viste le lettere 5 e 13 giugno 2002 con cui il rappresentante di parte attrice ha comunicato a questo Tribunale che "per quanto concerne le pretese avanzate con la presente istanza, siamo ampiamente soddisfatti" rispettivamente ha dichiarato di "ritirare la petizione" (XIX,XXI);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
considerato l'esito della procedura appare giustificato assegnare a __________ fr. 500 a titolo di ripetibili;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
La __________ verserà alla parte attrice fr. 500.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il Vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi