Pension Foundation Withdraws Contribution Collection Suit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA professional pension foundation petitioned to compel payment of overdue contributions and costs from a debtor, but after the initial court determined it lacked jurisdiction and transferred the case, the claimant acknowledged an error in their contribution calculation, noted the debtor had relocated abroad, and subsequently confirmed to the court their decision to withdraw the petition. Consequently, the court ruled the case was moot and ordered it struck from the rolls without assessing any fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAdisposizioni di legge di procedura 6.4.1961; Pension Foundation Withdraws Contribution Collection Suit: Consequently, the court ruled the case was moot and ordered it struck from the rolls without assessing any fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural law is cited as the basis for the court's decision to strike the case from the rolls.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00055 fc · Lugano 9 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
con redattrice: · Francesca Cassina-Barzaghini
segretario: · Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 novembre 2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, contro
__________, in materia di previdenza professionale
considerato che
- con petizione 16 novembre 2000, indirizzata alla Pretura di __________, la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria, __________, ha chiesto di condannare il __________ al versamento di fr. 9'590.70, a titolo di contributi arretrati e spese, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000, come pure fr. 70 per la domanda d'esecuzione no. __________rispettivamente di rigettare in via definitiva l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di __________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori (I);
- che, costatata la sua incompetenza a derimere la vertenza, con decreto 19 settembre 2001 il Pretore di __________ ha stralciato la causa dai ruoli della Pretura e trasmesso la petizione 16 novembre 2000 al TCA (II);
- che il convenuto non è intervenuto in causa malgrado due termini fissati a questo scopo dal TCA (III, IV);
- che con scritto del 20 marzo 2002 la Fondazione, in risposta ad alcuni quesiti postile dal TCA, osservato come il calcolo dei contributi scaduti dovuti da __________ sia viziato da un errore e che il debito a suo carico sia pertanto notevolmente inferiore e che oltretutto il convenuto "si è ritirato in Italia", ha dichiarato di non ritenere più "il caso di continuare con il procedimento" (XII);
- che l'attrice, su richiesta del TCA, ha confermato di rinunciare alla pretesa e di ritirare la petizione presentata nei confronti di __________ con scritto del 26 marzo 2002 (XIII, XV);
- che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi