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34.2001.46 • TCAS TI 34.2001.46 Generato dall'IA

Pension Contribution Liability Against Former Manager Dismissed

Numero d'incarto 34.2001.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A petitioner sought to compel a former manager to pay outstanding occupational pension contributions owed by the now-dissolved employing company, where the contributions related to the period after the manager had ceased their management role. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under relevant pension law, the employer is the debtor for contributions, and while an enforcement action had been initiated against the company, the claim against the former manager for these direct contribution debts is not a matter under the jurisdiction of the insurance court pursuant to the applicable statute; any such claim for damages against a manager due to breach of duty must be pursued through ordinary civil litigation channels.

Regesto Legislator

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Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 8 LALPP, Art. 66 cpv. 2 LPP, Art. 754 CO, Art. 827 CO, Art. 73 LPP; Pension Contribution Liability Against Former Manager Dismissed: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that under relevant pension law, the employer is the debtor for contributions, and while an enforcement action had been initiated against the company, the claim against the former manager for these direct contribution debts is not a matter under the jurisdiction of the insurance court pursuant to the applicable statute; any such claim for damages against a manager due to breach of duty must be pursued through ordinary civil litigation channels.

Parole chiave

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contributi previdenziali responsabilità di diritto privato violazione del dovere credito di contributi liquidazione della cassa pensione credito in esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 73 LPP

The petition was declared inadmissible because the court determined it was not a dispute falling under the jurisdiction defined in this article.

art. 754 CO

Cited in the reasoning to indicate that the relevant claim against the manager should be pursued under civil law, supporting the jurisdictional decision.

art. 827 CO

Cited in the reasoning as potentially relevant for the type of claim being considered in civil proceedings, supporting the jurisdictional decision.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00046 RG/sc · Lugano 14 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 18 luglio 2001 di

__________, contro

__________, in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

- che con effetto dal 1 aprile 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la __________ ha aderito in qualità di datore di lavoro alla __________ Fondazione per la previdenza professionale, (doc. _);

- che durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a fr. 241, importo per altro riconosciuto dalla __________ con scritto 23 maggio 2001 (doc. _);

- che in data 7 novembre 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della __________ un precetto esecutivo dall'UEF di __________ per fr. 241, oltre interessi dal 4 ottobre 2000 e fr. 100 per spese di mora. La società debitrice ha interposto opposizione (doc. _);

- che con petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare __________, ex gerente della __________ al versamento di fr. 241 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2000 al 18 luglio 2001 nonché fr. 100 per danni di mora e fr. 35 per spese di precetto;

- che scaduto infruttuosamente l'ultimo termine perentorio impartito a __________ con ordinanza 28 settembre 2001 per la presentazione della risposta di causa, con scritto 16 ottobre 2001 quest'ultimo ha comunicato al TCA di non essere più stato gerente della __________ a partire dal 19 luglio 2000 e di non aver di conseguenza potuto provvedere al versamento dell'importo dovuto;

considerato in diritto

- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

- che giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora;

- che la presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 1999 dovuti in base al contratto di adesione concluso tra __________ e la __________ concernente l'attuazione della previdenza professionale a favore dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 aprile 1999 (doc. _)

- che conformemente al FUSC del 13 ottobre 2000 la __________ è stata sciolta in applicazione degli artt. 813 cpv. 2 CO, 86 e 88a ORC; conformemente al FUSC __________ 2001, inoltre, la società è stata dichiarata in fallimento con decreto pretorile 30 maggio 2001 (cfr. VIII);

- che il convenuto non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente gerente della società datrice di lavoro;

- che di conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto, bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e dichiarata in fallimento, e nei cui confronti l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di cui al PE _ novembre 2000 dell'UEF di __________ (doc. _);

- che nella previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via sussidiaria, nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, i suoi organi responsabili, devono risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave;

- che la pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai azionabile nei confronti di quest'ultimo in applicazione dell'art. 754 CO - applicabile in virtù dell'art. 827 CO anche alle persone che hanno preso parte alla costituzione o a quelle incaricate della gestione e alla revisione di una società a garanzia limitata - secondo cui gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o liquidazione della società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa del danno cagionato mediante la violazione intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri loro incombenti;

- che la pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie civili;

- che pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai sensi dell'art. 73 LPP;

- che di conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della stessa;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti