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34.2001.36 • TCAS TI 34.2001.36 Generato dall'IA

Pension Foundation v. Defunct Company (Mootness due to Dissolution)

Numero d'incarto 34.2001.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A collective pension foundation petitioned to compel a company, which was in liquidation, to pay outstanding professional pension contributions of over 25,000, but the court dismissed the petition as moot because the defendant entity had been removed from the Commercial Register after the petition was filed, rendering it non-existent and thus lacking the legal capacity to be a party to the proceedings, which the court must examine ex officio at any stage of the case.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 2 ORC, Art. 97 cif, art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA; Pension Foundation v. Defunct Company (Mootness due to Dissolution): - che la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA).

Parole chiave

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scioglimento della società fondazione collettiva di previdenza contributi previdenziali persona giuridica godimento dei diritti civili fondazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 66 cpv. 2 ORC
- che da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________, emerge che in data 28 settembre 2001 la __________ è stata radiata in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr.
Art. 97 cif
- che la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif.
art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA
Cited in the operative part regarding the non-imposition of judicial fees because the procedure before the TCA is generally free.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA

Cited in the operative part regarding the non-imposition of judicial fees because the procedure before the TCA is generally free.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00036 RG/sc · Lugano 19 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 16 maggio 2001 interposta da

__________, contro

__________, in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto,

- che con petizione 16 maggio 2001 al TCA la Fondazione collettiva LPP __________ ha chiesto la condanna della __________ (in liquidazione) con sede a __________, al versamento di fr. 25'487.55 oltre interessi e spese, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti sino al 30 settembre 2000, così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di __________;

- che la parte convenuta non ha presentato la risposta di causa;

- che da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________, emerge che in data 28 settembre 2001 la __________ è stata radiata in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC 18.10.2001);

considerato in diritto,

- che per l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;

- che la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);

- che nel caso si accerti durante il processo la carenza della capacità di essere parte, l'azione viene dichiarata priva di oggetto (cfr. Walder, Prozesserledignug ohne Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, 9-10; ZR 1956 Nr. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 89; Walder/Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979, p. 126; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16);

- che la __________ (in liquidazione) è stata radiata dal Registro di commercio in data

28 settembre 2001 e che quindi, in quanto inesistente, è priva della capacità di essere parte (cfr. F. Ottaviani, op. cit. p. 16/17);

- che di conseguenza la petizione 16 maggio 2001 della Fondazione collettiva LPP __________ é divenuta priva d'oggetto;

- che la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA).

- che di conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

decreta 1.

La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi