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34.2001.32 • TCAS TI 34.2001.32 Generato dall'IA

Occupational Pension Disability Claim Settlement Homologation

Numero d'incarto 34.2001.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured party petitioned a cantonal insurance court to compel a collective occupational pension plan foundation to pay a full disability pension effective from 1994; however, the foundation responded by offering a 100% disability pension starting in 1996, with specific annual amounts adjusted for inflation, and subsequently, the insured party's representative accepted this settlement offer. The court, finding that the mutual agreement reached by the parties, which was reflected in the foundation's response, was compliant with the law, homologated the transaction and consequently struck the case from the rolls as resolved by settlement, while allocating costs to the State.

Regesto Legislator

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Art. 24 LPP, Art. 14 LPP, Art. 17 OPP, Art. 213 cpv. 2 OPP, Art. 102 cpv. 1 CO, Legge di procedura 6.4.1961; Occupational Pension Disability Claim Settlement Homologation: The court, finding that the mutual agreement reached by the parties, which was reflected in the foundation's response, was compliant with the law, homologated the transaction and consequently struck the case from the rolls as resolved by settlement, while allocating costs to the State.

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale gestione del sinistro fondazione collettiva di previdenza contratto collettivo suddivisione della previdenza professionale contratto di previdenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 104 V 165
231; DTF 104 V 165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p.
DTF 112 V 175
421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p.
DTF 104 V 162
Man v. Swiss Accident Insurance Institution (SUVA) concerning settlement for alcohol-induced injury and challenge to reduced benefits.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961

Cited in the preamble to the ruling section, governing the procedure that leads to the decision.

art. 24 LPP

Cited in the accepted settlement agreement, which forms the basis for the dismissal of the petition.

art. 14 LPP

Cited in the accepted settlement agreement, which forms the basis for the dismissal of the petition.

art. 17 OPP 2

Cited in the accepted settlement agreement, which forms the basis for the dismissal of the petition.

art. 213 cpv. 2 OPP 2

Cited in the accepted settlement agreement, which forms the basis for the dismissal of the petition.

art. 102 cpv. 1 CO

Cited in the accepted settlement agreement regarding default interest, which is part of the settled matter.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00032 RG/sc · Lugano 18 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 31 marzo 2001 di

__________, rappr. da: avv. __________, contro

Fondazione coll. LPP __________, in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e considerato in diritto

- che con petizione 31 marzo 2001, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha chiesto al TCA di condannare la Fondazione collettiva LPP della __________ quale istituto di previdenza della ditta __________, al versamento di una rendita intera di invalidità con effetto dal 1 aprile 1994;

- che con risposta di causa 3 agosto 2001 la convenuta ha comunicato che:

" (…)

la Fondazione collettiva LPP della __________ è disposta a versare alla signora __________ con effetto a partire dal 1° aprile 1996 una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità pari al 100% in conformità all'art. 24 LPP in relazione con l'art. 14 LPP nonché l'art. 17 OPP 2.

Con decorrenza dal 1° aprile 1996 la rendita annua ammonta a CHF 6'577.00; a partire dal 1° gennaio 2000, dopo aver proceduto all'adeguamento al rincaro, tale rendita s'innalza a CHF 6'689.00 e dal 1° gennaio 2001 a CHF 6'843.00.

Giusta l'art. 213 cpv. 2 OPP 2 inviteremo la __________ a rescindere la polizza di libero passaggio della signora __________ n. __________e a trasferirci il valore di riscatto.

Nella misura in cui la sua cliente si dichiara d'accordo con le prestazioni d'invalidità indicate, la invitiamo a ritirare la petizione inoltrata davanti al Tribunale delle assicurazioni. Provvederemo naturalmente ad assumerci il suo onorario e a versare i valori della rendita giunti a scadenza inclusi gli interessi moratori a partire dal 14 marzo 2000 (data della prima interpellazione in conformità all'art. 102 cpv. 1 CO) al luogo di pagamento che la preghiamo di indicare. (…)"

(Doc. _)

- che con scritto 12 ottobre 2001 il rappresentante dell'attrice ha comunicato al TCA di accettare le prestazioni d'invalidità risultanti dalla proposta di transazione formulata dalla convenuta con la risposta di causa 3 agosto 2001;

- che un avviso difeso in comune dalle parti ha valore di proposta al giudice e quindi compete a quest’ultimo verificare se corrisponde ai fatti e alla legge (SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in materia di assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165);

- che l'accordo, il cui tenore risulta dalla risposta di causa, può essere omologato, in quanto conforme alla legge;

- che pertanto la procedura va stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; VSI 1999 pag. 213; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 367);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata.

2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi