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34.2000.57 • TCAS TI 34.2000.57 Generato dall'IA

Pension Foundation v. Respondents: Acknowledgment of Debt Validates Executive Orders

Numero d'incarto 34.2000.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A collective occupational pension foundation sought payment of outstanding professional pension contributions from two respondents, who had previously opposed executive collection orders but subsequently acknowledged the debt and expressed intent to pay or withdraw their opposition. The court ruled that the acknowledgment of the claim constituted an act of acquiescence, thereby ending the dispute with the effect of a final judgment, leading to the cases being removed from the court rolls and the oppositions being deemed withdrawn, validating the underlying executive orders.

Regesto Legislator

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Art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, art. 4.-; Pension Foundation v. Respondents: Acknowledgment of Debt Validates Executive Orders: The court ruled that the acknowledgment of the claim constituted an act of acquiescence, thereby ending the dispute with the effect of a final judgment, leading to the cases being removed from the court rolls and the oppositions being deemed withdrawn, validating the underlying executive orders.

Parole chiave

Generato dall'IA
riconoscimento di debito fondazione di previdenza revoca dell'opposizione precetto esecutivo credito di contributi fondazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 23 LPTCA
Cited as a basis for the court's decision-making regarding the procedure (though the operative part relies on acquiescence).
art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
Cited as a basis for the court's decision-making, relating to the procedural consequences of acquiescence (stralcio dai ruoli).
art. 4.-
This order establishes that no court fee will be charged, concerning the costs/fees.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 LPTCA

Cited as a basis for the court's decision-making regarding the procedure (though the operative part relies on acquiescence).

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as a basis for the court's decision-making, relating to the procedural consequences of acquiescence (stralcio dai ruoli).

art. 4.-

This order establishes that no court fee will be charged, concerning the costs/fees.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00057-58 RG/nh · Lugano 26 marzo 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulle petizioni del 9 novembre 2000 di

__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria, __________ contro

__________ e __________, in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le petizioni 9 novembre 2000, con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale ha chiesto al TCA di condannare __________ rispettivamente __________ al pagamento di fr. 32'914,15 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dalla ditta __________ di __________ e __________ per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi no. __________ e __________dell’Ufficio esecuzione di __________;

visto lo scritto 1° dicembre 2000 con cui i convenuti hanno dichiarato di voler procedere al pagamento dell'importo di cui ai citati precetti entro la fine di dicembre 2000 e di ritirare le relative opposizioni (III);

considerato lo scritto 2 febbraio 2001 con cui l'attrice ha comunicato al TCA che il convenuto non ha ancora provveduto al pagamento della somma chiesta in petizione;

rilevato,

che con la dichiarazione di cui allo scritto 2 febbraio 2000 i convenuti, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, hanno riconosciuto le richieste presentate con le petizioni in oggetto, manifestando la loro intenzione di provvedere al pagamento dell'importo litigioso, rispettivamente di ritirare opposizioni ai precetti esecutivi;

che il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 2 febbraio 2000, indipendentemente dall'effettivo mancato pagamento entro il termine indicato, configura atto di acquiescenza da parte dei convenuti, la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;

visti gli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;

decreta 1.- Le procedure sono congiunte.

2.- Le cause sono stralciate dai ruoli per acquiescenza.

3.- E' attestata l'esecutività dei precetti no. __________e __________ del 25 maggio 2000 dell’UE di __________ per effetto del ritiro delle opposizioni.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Intimazione alle parti.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi