Occupational Benefits Collection Institute v. Employer (Mootness and Costs)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn occupational benefits collection institute petitioned the court to compel an employer to pay outstanding contributions based on a prior administrative affiliation decision, but the employer responded that it was affiliated with a different benefits fund, subsequently providing documentation confirming this alternative affiliation. Because the petitioner then withdrew its claim, acknowledging the error in its prior decision, the court struck the petition from the record as moot, ruling that although the employer was the prevailing party, no recoverable costs would be awarded because the employer had not contested the initial affiliation decision or the calculations, but merely asserted its existing affiliation with another fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 cpv. 2 LALPP, art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, 1.- La petizione è stralciata dai ruoli; Occupational Benefits Collection Institute v. Employer (Mootness and Costs): Because the petitioner then withdrew its claim, acknowledging the error in its prior decision, the court struck the petition from the record as moot, ruling that although the employer was the prevailing party, no recoverable costs would be awarded because the employer had not contested the initial affiliation decision or the calculations, but merely asserted its existing affiliation with another fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as establishing the applicable procedural law for the costs reimbursement rules mentioned in the reasoning, which leads to the decision on costs.
This provision is cited in the reasoning to support the court's discretionary power regarding the award of costs, leading to the decision not to award costs.
This is the primary dispositive order resulting from the withdrawal of the petition.
This order dictates the disposition regarding court fees and costs.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00040 MB · Lugano 15 gennaio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sulla petizione del 25 settembre 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro
__________, rappr. da: __________, in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto - che con petizione
25 settembre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 16'976.75 a titolo di contributi di previdenza dovuti dal 1 ottobre 1997 al 30 giugno 2000, così come di rigettare l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, in base all'affiliazione d'ufficio intervenuta con decisione cresciuta in giudicato del
4 agosto 1999;
- che con risposta di causa 27 novembre 2000, la datrice di lavoro, rappresentata dallo studio legale __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione e confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo, in quanto la convenuta sarebbe affiliata al Fondo di previdenza del __________;
- che la convenuta ha quindi trasmesso la dichiarazione della Fondazione __________ secondo cui essa è affiliata a questo Fondo dal 1 settembre 1997;
- che l'attrice ha ritirato la petizione, precisando che "dobbiamo riconsiderare la nostra decisione del 4 agosto 1999, con l'addebito dei relativi costi in base alla vigente tariffa";
- che la petizione va stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto a seguito all'acquiescenza dell'attrice;
- che, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, prevede il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio al ricorrente vittorioso in causa;
- che la convenuta è vittoriosa in causa, tuttavia non ha chiesto l'assegnazione di spese ripetibili;
- che secondo l'art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, il Tribunale può dare di più di quanto l'interessato abbia domandato;
- che nel caso in esame le circostanze concrete non giustificano l'assegnazione di ripetibili in quanto l'interessato non ha mai contestato la decisione di affiliazione d'ufficio e i conteggi trasmessi dalla fondazione attrice, limitandosi a dichiarare pendente causa di essere affililato ad un altro Fondo;
- che non si assegnano pertanto spese ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo