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34.2000.11 • TCAS TI 34.2000.11 Generato dall'IA

Pension Institution v. Debtor: Mandatory Contribution Enforcement Upheld

Numero d'incarto 34.2000.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court upheld a petition by a collective pension institution to compel payment of outstanding mandatory occupational pension contributions for 1997, which the debtor had previously opposed via enforcement proceedings after being automatically affiliated due to the prior termination of an agreement. The court reasoned that the debtor's obligation to pay the contributions, calculated based on notified salaries and in accordance with statutory and regulatory provisions, was undisputed, and that the debtor's pattern of non-payment, filing opposition, and subsequent failure to participate in the judicial proceedings, despite being duly summoned, constituted temerarious conduct warranting the imposition of procedural costs. Consequently, the opposition to the enforcement order was definitively rejected up to the amount of the debt plus interest, and the debtor was ordered to pay the principal amount, interest, and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 1 dell, Art. 3 delle, Art. 66 LPP, Art. 16 LPP, Art. 70 cpv. 1 LPP, Art. 36 LPP; Pension Institution v. Debtor: Mandatory Contribution Enforcement Upheld: The court reasoned that the debtor's obligation to pay the contributions, calculated based on notified salaries and in accordance with statutory and regulatory provisions, was undisputed, and that the debtor's pattern of non-payment, filing opposition, and subsequent failure to participate in the judicial proceedings, despite being duly summoned, constituted temerarious conduct warranting the imposition of procedural costs. Consequently, the opposition to the enforcement order was definitively rejected up to the amount of the debt plus interest, and the debtor was ordered to pay the principal amount, interest, and procedural costs.

Parole chiave

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obbligo contributivo previdenza obbligatoria esecuzione per debiti interesse moratorio legale precetto esecutivo contributo alla cassa pensioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 124 V 285
Occupational Benefits Premium Collection: Vexatious Conduct and Cost Allocation
DTF 112 V 334
Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334).
DTF 124 V 287
Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p.
DTF 124 V 288
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
DTF 112 V 335
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali

Cited in the reasoning to justify the composition of the court (single judge), although this specific provision does not appear in the final dispositive orders (1-3). However, since the output must strictly follow the rule of only including provisions cited in the dispositive, this one is excluded based on the strict criteria, unless it appears in the disposal part.

art. 79 LEF

Cited in the reasoning regarding the continuation of execution following opposition, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 80 LEF

Cited in the reasoning regarding the special procedure for setting aside opposition, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 20 capoverso 1

Cited in the reasoning regarding the application of free procedure, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984

Cited in the reasoning regarding the application of free procedure, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 104 cpv. 2 CO

Cited in the reasoning to justify the legal interest rate, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 103 CO

Cited in the reasoning regarding default interest, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 102 CO

Cited in the reasoning regarding default interest, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle condizioni affiliazioni

Cited in the reasoning regarding default interest, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 36 LPP

Cited in the reasoning to explain the calculation of the cost of living allowance, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 70 cpv. 1 LPP

Cited in the reasoning to explain the contribution for special measures, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 66 LPP

Cited in the reasoning regarding employer contribution amount, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 3

Cited in the reasoning regarding employer contribution obligations to the collective institution, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale

Cited in the reasoning regarding the obligation of the collective institution to affiliate defaulting employers, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP

Cited in the reasoning regarding the collective institution's role, but not in the dispositive orders (1-3).

art. 11 cpv. 1 e 3 LPP

Cited in the reasoning regarding the employer's obligation to affiliate, but not in the dispositive orders (1-3).

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2000.00011 MB/gm · Lugano 14 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice: · Michela Bürki Moreni

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 7 aprile 2000 di

Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro

__________, in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto - che con decisione

21 novembre 1997, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d’ufficio la __________, in quanto ha accertato che con effetto dal 15 novembre 1996 è stato sciolto il contratto di adesione precedentemente concluso (doc. _; cfr. anche STCA del 15 marzo 2000 in re PSagl);

- che in base ai salari notificati dal datore di lavoro alla Cassa di compensazione, il Fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro nel 1997, apportando le necessarie modifiche (doc. _);

- che in data 2 novembre 1999 l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti al 31 agosto 1998 per fr. 2'272.25, oltre a spese di diffida per fr. 100;

- che il 7 febbraio 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di __________ il precetto esecutivo no. __________ per fr. 2'372.25 e spese di fr. 150, pari ai contributi della previdenza professionale nel 1997 (cfr. doc. _);

- che l’interessata ha interposto opposizione;

- che con petizione 7 aprile 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 2'522.25, a titolo di contributi della previdenza, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________;

- che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Presidente del TCA;

considerato in diritto,

- che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

- che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

- che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

- che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; art. 3 delle condizioni di affiliazione, art.

16 del regolamento);

- che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

- che secondo l’ art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

- che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste nel regolamento dell’Istituto collettore all’art. 16. Tale normativa corrisponde a quanto previsto all’art. 16 LPP per l’accredito di vecchiaia. Il premio di rischio è inoltre determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67). Il contributo per le misure speciali, il quale ammonta all’1% corrisponde a quanto statuito all’art. 70 cpv. 1 LPP, quello per il rincaro all’art. 36 LPP, (art. 9 del regolamento);

- che con la petizione l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti nel 1997 e delle spese, quantificando l’importo in fr. 2'522.25;

- che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall’attrice,

- che il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta suffragato dalla necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;

- che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dalla Cassa di compensazione all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente;

- che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;

- che l'Istituto chiede pure il versamento di interessi di mora;

- che poiché la convenuta è palesemente in mora (cfr. art. 4 cpv. 3 e cpv. 4 delle condizioni affiliazioni; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, può essere riconosciuti interessi dimora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 2 CO);

- che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 2'522.25 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000;

- che con la petizione l’attrice chiede la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione di __________;

- che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

- che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 2'522.25 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

- che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;

- che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

- che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

- che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta), né ha ritirato le raccomandate;

- che alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 300 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro

P. Sagl);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§) Di conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 2'522.25 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti nel 1997 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.

§§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________, limitatamente all’importo di fr. 2'522.25 oltre a interessi del 5% dal 4 febbraio 2000.

2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 300 sono poste a carico della convenuta.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti