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33.2021.2 • TCAS TI 33.2021.2 Generato dall'IA

Appeal Regarding Premature Waiver Decision on Restitution for Undue Benefits

Numero d'incarto 33.2021.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court accepted an appeal against a decision denying the waiver of restitution for CHF 51,343 in undue complementary benefits spanning from February 2013, due to changes in the recipient's husband's financial status that were discovered in a 2016 review. The court reasoned that the administrative body prematurely ruled on the waiver request because it had failed to issue a formal decision on the recipient's prior opposition to the restitution order itself, which included specific challenges to the calculation; therefore, the administrative decision on the waiver was premature, and the case was sent back for the issuance of a proper decision on the opposition regarding the repayment amount before any ruling on the waiver could be made.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione sul condono è prematura, perché le obiezioni sollevate dall'assicurata sull'importo da restituire non sono state evase dalla Cassa. Manca decisione su opposizione. Cassa ha erroneamente ritenuto la restituzione superata dalla domanda di condono. Rinvio atti per decisione su restituzione

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni calcolo della prestazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione decisione motivata riesame di una decisione precedente preavviso in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 V 140
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid.
DTF 133 V 579
Health Insurers' Right to Repayment from Over-Capacity Hospital Upheld; Forfeiture Period Safeguarded by Proper Notification
DTF 112 V 97
Guardian Personal Liability for Overpaid Invalidity Pension
BGE 122 V 221
Federal Insurance Court Ruling on Repayment of Overpaid Benefits Upon Retrospective IV Grant
DTF 116 V 293
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid.
DTF 107 V 80
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA

The main reason for accepting the appeal was that the challenged decision was considered premature because the required opposition procedure based on this article had not been completed.

Art. 52 cpv. 2 LPGA

Cited as the provision violated by the authority for failing to issue a decision on opposition against the claimant's objections.

Art. 4 cpv. 4 OPGA

Cited to explain why the decision on the request for condonation was premature, as it must follow the final decision on restitution.

Art. 61 lett. a LPGA

Cited in the context of costs, noting that the procedure should be simple and rapid, but no longer necessarily free.

Art. 61 lett. fbis LPGA

Cited as the basis for the procedural rule regarding the imposition of costs in case of reckless or inconsiderate conduct, although ultimately no costs were imposed in this case.

Art. 56 LPGA

Cited as the provision governing the right to appeal to the Federal Court against the decision issued by the Cantonal Court of Appeals.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2021.2 TB · Lugano 12 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: · Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: · Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2021 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1968, beneficia delle prestazioni complementari almeno sin dall'anno 2000. Nell'ambito della revisione periodica avviata nell'agosto 2016 (doc. 67) è emerso che, dal mese di febbraio 2013, suo marito non versava più il contributo alimentare alla prima moglie, che durante l'anno 2013 egli ha percepito indennità di disoccupazione e che in seguito aveva avviato un'attività lucrativa indipendente incassando dei redditi superiori al salario computato nei fogli di calcolo delle PC (docc. 73 e 74).

1.2. Con decisione del 12 dicembre 2016 (doc. 75) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle PC dal 1° febbraio 2013 a seguito della cessazione del versamento dei contributi alimentari a favore della prima moglie del marito dell’assicurata, della percezione delle indennità di disoccupazione e della modifica del reddito derivante dall'attività indipendente del marito, con conseguente diminuzione del diritto a prestazioni (docc. 76-85) e con richiesta dell'amministrazione di restituirle Fr. 51'343.- per prestazioni complementari versate a torto fino al

31 dicembre 2016.

1.3. Il 2 gennaio 2017 (doc. A2) l'assicurata ha chiesto alla Cassa di condonarle la somma da restituire riscossa in buona fede, avendola sempre informata dei cambiamenti della famiglia sia telefonicamente sia per iscritto e quindi non riuscendo a capire come possa essere occorso questo errore di calcolo, ipotizzando una perdita di documenti da parte della Cassa. Inoltre, essa ha rilevato che i nuovi fogli di calcolo non erano corretti, riportando degli importi errati (docc. A3-A11) e che la restituzione la poneva in una grave difficoltà economica.

1.4. Con decisione del 10 settembre 2019 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono dell'assicurata, rilevando che poiché è emerso soltanto in occasione della revisione periodica del 2016 che il reddito da attività lucrativa indipendente del marito era superiore a quello considerato sulla base dei conti economici 2013 e 2014, che gli alimenti dovuti dal marito non erano più corrisposti dal 2013 e che durante il 2013 egli ha percepito un'indennità di disoccupazione, essa ha violato il suo obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento della sua situazione personale ed economica, nonostante il 23 maggio 2013, il 18 gennaio 2014 e il 10 giugno 2014 le abbia notificato delle decisioni di prestazioni errate. L'amministrazione non ha perciò riconosciuto la sua buona fede.

1.5. Con decisione su opposizione del 23 dicembre 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 5 ottobre 2019 (doc. III/2) e ha negato il condono dell'importo da restituire. Per l'amministrazione, l'assicurata ha violato il suo obbligo di informarla tempestivamente dei mutamenti della situazione economica della famiglia. La Cassa ha osservato che non v'è traccia nell'incarto delle informazioni che l'interessata le avrebbe dato sulle modifiche delle entrate e delle uscite del marito, risultando soltanto le comunicazioni della modifica della pigione il 21 maggio 2013 e del reddito del marito il 15 maggio 2014.

Ad ogni modo, sia che l'abbia o che non l'abbia informata, la Cassa ha osservato di avere notificato all'assicurata delle decisioni durante il 2013 e il 2014 in cui, oltre a non figurare l'indennità di disoccupazione percepita dal marito, era stato computato il contributo alimentare che quest'ultimo non versava più all'ex coniuge e un reddito lavorativo inferiore a quello reale. L'interessata avrebbe perciò potuto accorgersi e interpellare la Cassa su queste discrepanze come previsto dal N. 4652.03 DPC.

Pertanto, la violazione commessa configura una negligenza grave e dunque la buona fede non può essere ammessa.

1.6. Il 21 gennaio 2021 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di annullare la decisione su opposizione e accogliere la domanda di condono di Fr. 51'343.-.

La ricorrente ha evidenziato di avere sempre informato la Cassa dei cambiamenti familiari ed economici e quindi non ha mai riscosso indebitamente delle prestazioni. L'assicurata si è perciò rammaricata del fatto che, malgrado l'invio dei documenti, vi siano ancora degli errori commessi dall'amministrazione, perciò la sua pretesa è inaccettabile e renderà pubblico il suo caso.

Ad ogni modo, essa non ha i mezzi per far fronte alla restituzione dell'importo percepito indebitamente, visto che dal novembre 2019 è separata dal marito e ha un figlio adolescente a suo carico non essendo il padre in grado di provvedervi.

1.7. Il 3 febbraio 2021 (doc. III) la Cassa di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, rilevando che benché abbia ricevuto più di una decisione nel 2013 e nel 2014, la ricorrente non le ha comunicato che la situazione economica considerata era sbagliata, perciò essa ha beneficiato di un'illecita prestazione che è stata constatata dall'amministrazione soltanto con la revisione periodica del 2016. La Cassa ha poi rinviato alle motivazioni esposte nella decisione impugnata, avendo la ricorrente sollevato le medesime contestazioni dell'opposizione.

1.8. La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, *e*

- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne la nozione di *buona fede* (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una *grave* negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una *lieve* negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("*Unrechtsbewusstsein*") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (BGE 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In concreto, con decisione formale del 12 dicembre 2016 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2016, conteggiando da un lato le indennità di disoccupazione e il reddito da attività indipendente del marito e dall'altro stralciando i contributi alimentari versati alla figlia (*recte*: moglie) di primo letto del marito. Per il reddito da attività indipendente, la Cassa ha precisato che essendo pendente un reclamo per la notifica di tassazione IC/IFD 2015, per gli anni 2015 e 2016 ha computato il reddito conseguito nel 2014, con invito a farle avere la tassazione definitiva non appena possibile.

Nella decisione di rifiuto del condono del 10 settembre 2019 (doc. III/3), l'amministrazione ha osservato che è venuta a conoscenza soltanto il 26 settembre 2016, con la revisione periodica, che la situazione economica dell'assicurata era diversa, essendo mutati i parametri di calcolo. Poiché tale cambiamento non le era stato comunicato malgrado la notifica di tre decisioni di PC nel corso del 2013 e del 2014, nelle quali figurava l'errato computo dei contributi alimentari dovuti dal marito, la Cassa ha escluso la condizione della buona fede e ha respinto l'istanza dell'interessata formulata il 27 marzo 2017 (recte: 2 gennaio 2017) di condonarle l'importo da rimborsare stabilito il

12 dicembre 2016 con la decisione di restituzione, cresciuta in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato il rifiuto del condono e che debba restituire le prestazioni ricevute, poiché essa ha sempre trasmesso all'amministrazione tutti i documenti relativi ai cambiamenti della situazione finanziaria familiare e quindi si è sempre fidata dell'operato dei funzionari, ma "*purtroppo i dipendenti che si occupano dei calcoli non sono abbastanza competenti sia nei calcoli e sia nella perdita di documenti*" (doc. I pag. 1).

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. Nel caso concreto, la condizione della buona fede è stata negata dall'amministrazione, che sostiene che l'assicurata abbia violato l'obbligo di informarla già nel 2013 che la situazione finanziaria era mutata. La ricorrente non ha infatti avvisato la Cassa che dal 1° febbraio 2013 il marito non versava più i contributi alimentari all'ex moglie e che da quel giorno ha percepito delle indennità di disoccupazione fino a quando si è messo in proprio e ha conseguito un reddito superiore a quello ritenuto nei fogli di calcolo.

Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione familiare ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del

diritto alle prestazioni complementari.

Nel determinare il diritto alle PC sulla base delle indicazioni date dall'assicurata in precedenza, nel 2013 e nel 2014 la Cassa ha ritenuto fra le sue spese riconosciute il versamento di pensioni alimentari di Fr. 7'620.- annui, peraltro erroneamente indicati come versati dall'assicurata stessa anziché dal di lei marito alla sua ex moglie. Inoltre, essa ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di Fr. 19'493.-, sempre erroneamente attribuito all'assicurata anziché al marito, quando in realtà quest'ultimo ha ricevuto delle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio al

30 ottobre 2013 di Fr. 23'347.- e dal 1° novembre 2013 ha avviato un'attività indipendente che ha comportato un reddito pari al doppio della cifra di Fr. 7'479.- inizialmente ritenuta dalla Cassa sulla base della contabilità della ditta - e che in seguito, con notifica di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 14 febbraio 2018 (doc. 93), è stato fissato in Fr. 25'000.-.

Nell'ambito della revisione periodica del 2016, l'amministrazione è venuta a conoscenza di questi cambiamenti e tale scoperta ha dato luogo alla necessità di indagarla meglio chiedendo nuova documentazione all'assicurata (docc. 70-74) e poi di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari.

I nuovi fogli di calcolo allestiti il 12 dicembre 2016 (docc. 76-85) hanno modificato la situazione.

Infatti, la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato gli alimenti versati, ha computato le indennità giornaliere di disoccupazione e ha inserito la voce del reddito da lavoratore indipendente. Ciò ha comportato che, con la diminuzione delle spese riconosciute e con l'aumento dei redditi, come risulta dalla decisione di restituzione del 12 dicembre 2016 (doc. 75), il

diritto alle prestazioni complementari si è ridotto dal 1° febbraio 2013.

2.8. Con il suo scritto del 2 gennaio 2017 (doc. A2) l'assicurata ha chiaramente contestato i calcoli effettuati dall'amministrazione per determinare l'importo da restituire.

Essa ha infatti affermato a pagina 1 quanto segue:

" Vedendo i vostri conteggi ho dovuto interpellare una persona capace in contabilità, visto che io non capivo se corretti o no dopo quello che ho ricevuto come richiesta di rimborso, e mi ha fatto notare diversi dati non corretti dopo tutti i documenti che avete richiesti.".

E ancora, a pagina 2:

" A mio giudizio e come si può constatare tutti i conteggi da voi eseguiti, dopo tutta la documentazione in vostro possesso, non sono corretti.

Come anche discrepante sui premi forfettari assicurazione malattie che vedono sul conteggio ricevuto nel 18 gennaio 2014 un totale di fr. 11'280.- e invece nel conteggio ricevuto ora un totale di fr. 10'512.-, quale è quello corretto?

A prescindere di eventuali errori di calcolo in conclusione chiedo il condono della decisione di restituzione in quanto l'importo è stato riscosso in buona fede e soprattutto alla piena fiducia del vostro operato. (…)".

Allegati a questo scritto, l'assicurata ha inviato alla Cassa di compensazione i nuovi fogli di calcoli ricevuti con la decisione di restituzione, apportando a mano delle correzioni di cifre e di voci e aggiungendo delle precisazioni (docc. A3-A11).

A questo scritto ha fatto seguito il 28 marzo 2017 (doc. 87) una convocazione dell'assicurata da

parte dell'amministrazione per un incontro "*per procedere all'evasione della stessa*", intendendo la "*sua richiesta di condono del 2 gennaio 2017*".

2.9. Il TCA evidenzia che agli atti non è presente il verbale di questo incontro, ma nemmeno, e soprattutto, una decisione emanata sull'opposizione del 2 gennaio 2017 dell'interessata contro la decisione di restituzione del 12 dicembre 2016.

Le contestazioni dell'assicurata erano precise, oltretutto essendo state cifrate direttamente sui fogli di calcolo datati 12 dicembre 2016 ed imponevano alla Cassa il relativo esame e l’emanazione di una decisione su opposizione.

L'interessata aveva pure chiesto spiegazioni in merito alla discrepanza fra gli importi dei premi forfettari ritenuti per il 2014 a quel tempo e poi con la decisione di restituzione, due anni dopo.

Nessuna risposta è stata però data all'assicurata. Agli atti non v’è prova che ciò sia avvenuto durante l'incontro con i funzionari della Cassa. Indipendentemente dall'assenza, agli atti, di un verbale del colloquio avuto, determinante è rilevare come non sia stata emanata una decisione su opposizione che prendesse posizione sulle obiezioni dell'assicurata.

L'amministrazione, invece, non ha formalmente evaso la questione della restituzione ritenendola, erroneamente, superata dalla domanda di condono e quindi l'ha considerata priva d’oggetto, e meglio cresciuta - incontestata - in giudicato e ha proceduto a dare seguito soltanto alla domanda di condono contestualmente formulata sempre il

2 gennaio 2017.

Lo scritto del 27 marzo 2017 (doc. 86/1) costituisce un semplice richiamo dell'interessata nei confronti della Cassa a prendere posizione sulla sua lettera del 2 gennaio 2017 e un ribadire l'impossibilità, stante la situazione finanziaria familiare, di fare fronte alla richiesta di restituzione.

2.10. Dagli atti emerge chiaramente che le lamentele del 2 gennaio 2017 andavano considerate come un'opposizione ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA alla decisione di restituzione del 12 dicembre 2016 e che, giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA, la Cassa cantonale di compensazione ha violato il diritto dell'assicurata ad ottenere una decisione su opposizione, eventualmente impugnabile con ricorso presso questo Tribunale (art. 56 LPGA). Per tale ragione il ricorso va accolto, a prescindere dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come di legge.

La decisione del

10 settembre 2019 emessa dall'amministrazione sulla domanda di condono del 2 gennaio 2017 è, quindi, prematura, così come lo è la decisione su opposizione del 23 dicembre 2020.

Va infatti ricordato che, come disposto dall'art.

4 cpv. 4 OPGA, il condono è concesso su domanda scritta e che tale domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni *dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato*.

Gli atti vanno immediatamente retrocessi alla Cassa di compensazione per emanare una decisione su opposizione portante sulla restituzione di Fr. 51'343.- che l'interessata ha contestato e in particolare sulle critiche che essa ha ben evidenziato nel suo scritto del 2 gennaio 2017 e nei fogli di calcolo allegati.

Soltanto dopo che la decisione su opposizione che sarà emessa crescerà in giudicato, l'amministrazione potrà pronunciarsi sulla domanda di condono formulata il 2 gennaio 2017.

2.11. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del condono della restituzione di prestazioni (complementari indebitamente ricevute) e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte siccome la decisione impugnata prematura. Di conseguenza:

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10 con l'emanazione di una decisione su opposizione avente per oggetto la restituzione di Fr. 51'343.- decisa il 12 dicembre 2016.

§§§ Una decisione in materia di condono potrà essere emanata, se del caso, solo a crescita in giudicato della decisione in materia di restituzione.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti