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33.2010.9 • TCAS TI 33.2010.9 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Heirs' Failure to Pursue Case

Numero d'incarto 33.2010.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant filed a precautionary appeal concerning complementary benefits against a decision on opposition, but the appellant subsequently died during the proceedings. The court, after noting the death and the requirement for heirs to formally accept the succession to continue the case, repeatedly notified the representative of the need to complete the appeal by providing the grounds for contesting the calculations and stating formal conclusions, granting multiple extensions. Because the heirs, despite being notified of the procedural requirements and the potential for the appeal to be declared inadmissible due to the initial filing's failure to meet minimum procedural standards, failed to respond or complete the appeal within the set deadlines, the court declared the appeal inadmissible, finding a demonstrated lack of interest by the successors.

Regesto Legislator

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Art. 560 CC, Art. 567 CC, Art. 560 CCS, Art. 567 CCS, Art. 4 cpv. 3 LPrTCA; Appeal Inadmissibility Due to Heirs' Failure to Pursue Case: The court, after noting the death and the requirement for heirs to formally accept the succession to continue the case, repeatedly notified the representative of the need to complete the appeal by providing the grounds for contesting the calculations and stating formal conclusions, granting multiple extensions. Because the heirs, despite being notified of the procedural requirements and the potential for the appeal to be declared inadmissible due to the initial filing's failure to meet minimum procedural standards, failed to respond or complete the appeal within the set deadlines, the court declared the appeal inadmissible, finding a demonstrated lack of interest by the successors.

Parole chiave

Generato dall'IA
erede opposizione legittimazione a ricorrere assegno di morte presupposto processuale successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 560 CC
Although cited in the reasoning regarding the succession, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Art. 567 CC
Although cited in the reasoning regarding the succession, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Art. 560 CCS
15 giorni per procedere alla completazione del ricorso ritenuta l’esistenza di una rappresentante e ciò comunque alla luce del tenore dell’art. 560 CCS.
Art. 567 CCS
29 settembre 2010 (nelle more del quale è venuto a scadere il termine trimestrale di cui all’art. 567 CCS riservata l’applica-zione del cpv.
Art. 4 cpv. 3 LPrTCA
This provision dictates that the decision regarding the admissibility of the appeal belongs to the delegated judge, underpinning the procedural ruling.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv. 3 LPrTCA

This provision dictates that the decision regarding the admissibility of the appeal belongs to the delegated judge, underpinning the procedural ruling.

art. 560 CC

Although cited in the reasoning regarding the succession, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.

art. 567 CC

Although cited in the reasoning regarding the succession, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2010.9 IR/lb · Lugano 26 ottobre 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 27 maggio 2010 interposto da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione su opposizione del 30 aprile 2010 emanata da Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

Considerato

in fatto ed in diritto

• che il 27 maggio 2010 RI 1, purtroppo venuto a mancare il 10 luglio 2010 come il Tribunale ha potuto accertare, ha inoltrato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni un ricorso formulato avverso la decisione su opposizione del 30 aprile 2010 resa dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG in materia di prestazioni complementari;

• che, più dettagliatamente, il signor RI 1 ha inoltrato un *"ricorso cautelativo"* di poche righe indicando suo contatto, allora, con il funzionario della Cassa preposto all’esame delle sue richieste e specificando di non condividere le cifre esposte nella tabella di calcolo dell'amministrazione nella decisione (doc. I);

• che, in difetto di produzione della decisione su

opposizione impugnata il 31 maggio 2010, la Cancelleria del Tribunale ha chiesto all'assicurato di trasmettere copia del provvedimento

avversato.

• che il 10 giugno 2010 RA 1, per conto del padre ricorrente, ha fatto pervenire quanto richiesto ed il giorno stesso il giudice delegato ha imposto, ai fini della ricevibilità del ricorso, suo completamento secondo i dettami della procedura. A tal scopo alla parte ricorrente é stato fissato un termine di 15 giorni;

• che il 30 giugno 2010 RA 1, sulla scorta di un certificato medico e di una procura rilasciata dal padre, ha postulato restituzione del termine. L’istanza è stata accolta e nuovo termine è stato concesso con scadenza al 30 luglio 2010;

• che, come indicato nei rilievi precedenti, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha preso conoscenza, nelle more della procedura che il ricorrente è venuto a mancare il 10 luglio 2010;

• che con scritto 9 settembre 2010 il giudice delegato ha segnalato alla procuratrice come:

" Alla luce della pendenza della procedura, nonostante la procura rilasciata in favore della figlia RA 1, mi corre l'obbligo di informarvi del fatto che in caso di decesso di una parte pendente lite, i suoi eredi le subentrano ipso jure nel processo (art. 560 CC). Tuttavia gli eredi acquistano tale loro qualità definitiva a condizione che accettino la successione.

*Per cui, di principio, la procedura resta sospesa sino allo scadere del termine per la rinuncia ex art. 567 CC o sino ad eventuale dichiarazione d'accettazione della successione (sentenza del 18.10.2000 nella causa I 704/99)"*

• che il termine per l’accettazione della successione è di 3 mesi dall’apertura della stessa;

• che gli eredi di RI 1 sono quindi stati invitati a volere comunicare al TCA la:

" loro intenzione per quanto concerne la continuazione della procedura. In altri termini chiedo se sia intenzione degli eredi di mantenere il ricorso. A tale scopo chiedo che venga trasmessa al Tribunale una dichiarazione scritta degli eredi che attesti tale volontà unitamente al certificato ereditario."

• che, constatato come allo scritto 9 settembre 2010 non sia seguita reazione alcuna, neppure interlocutoria, il giudice delegato ha concesso, con decreto del 9 settembre 2010 (doc. IX) un termine di

15 giorni per procedere alla completazione del ricorso ritenuta l’esistenza di una rappresentante e ciò comunque alla luce del tenore dell’art. 560 CCS. Nel decreto 9 settembre 2010 il giudice delegato ha evidenziato quali esigenze formali minime debba avere un atto di ricorso (concisa esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e le conclusioni del ricorrente) ed il dettame della procedura che impone al giudice delegato, se non adempiute le condizioni minime di procedura, di ritornare l’atto per il necessario emendamento concedendo a tal fine un termine di 15 giorni ed avvertendo nel contempo la parte ricorrente dell’irricevibilità in caso di mancato ossequio del termine imposto;

• che, a seguito della morte di RI 1, il termine per il completamento e la rettifica del gravame imposti con il primo decreto del 10 giugno 2010 (oggetto di successiva domanda di restituzione dei termini) non ha potuto essere ossequiato motivo per cui il giudice delegato ha rinnovato l'imposizione il 29 settembre 2010;

• che anche il termine fissato con il decreto del

29 settembre 2010 (nelle more del quale è venuto a scadere il termine trimestrale di cui all’art. 567 CCS riservata l’applica-zione del cpv. 2 della medesima norma), non è stato impiegato dagli eredi, ed in particolare dalla rappresentante del ricorrente ed è scaduto infruttuoso;

• che, ancora prima dell’accettazione o meno della successione da parte degli eredi, sarebbe stato comunque agevole per gli eredi fu RI 1, e per essi la figlia RA 1, completare l’esposto, indicare le motivazioni di contrarietà al provvedimento impugnato, motivando le proprie ragioni e formulando conclusioni di causa;

• che, alla luce del disinteresse dimostrato dagli eredi del ricorrente che non hanno reagito allo scritto 9 settembre 2010 – che già faceva seguito al primo decreto di completazione ed alla concessione del nuovo termine (secondo i tempi sugggeriti dallo stesso ricorrente tramite la figlia RA 1) – e non hanno dato nessun seguito rispettivamente non hanno contattato in alcun modo il Tribunale (segnalando ad esempio difficoltà a raggiungere tutti gli eredi o contestazioni in merito alla successione) neppure dopo l’intimazione del decreto che imponeva la completazione del ricorso, decreto datato 29 settembre 2010, ritenuto come l’atto presentato il 27 maggio 2010 non appare conforme ai dettami minimi procedurali per essere ammesso ed esaminato nel merito (limitandosi a manifestare la contrarietà al calcolo eseguito dalla Cassa senza motivazione, senza argomentazione e senza conclusioni), il ricorso va dichiarato irricevibile ed allo stesso non va dato seguito procedurale;

• che la valutazione ed il giudizio in merito alla ricevibilità del gravame compete al giudice delegato (art. 4 cpv. 3 LPrTCA). La presente procedura non comporta, fatto salvo il caso di temerarietà o negligenza non dati in concreto, il carico di tasse di giustizia e spese che vengono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti