Legislator Giurisprudenza & Legislazione
33.2010.1 • TCAS TI 33.2010.1 Generato dall'IA

Insured vs. Compensation Fund (Repayment of Benefits)

Numero d'incarto 33.2010.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An insured individual, who was receiving supplementary benefits based on receiving a child's disability pension supplement after terminating an apprenticeship, appealed a decision upholding the repayment of benefits received due to failure to notify the change. The court partially accepted the appeal, annulling the prior decision, because the administrative body conceded the insured acted in good faith by timely informing the Disability Insurance Office, which is part of the same social insurance institute; consequently, the case was remanded to the compensation fund to examine the second prerequisite for a waiver—severe financial hardship—as the good faith requirement was met.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Crescita in giudicato.Domanda di condono respinta (assenza di buona fede).Ricorso.Con la risposta la Cassa ammette invece la buona fede e chiede rinvio atti per statuire sull'altra condizione.Decisione annullata e rinvio

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato prestazione d'assicurazione sociale indennità assicurativa rendita per figli rendita per caso rigoroso cambiamento di cassa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 V 140
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid.
DTF 116 V 293
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid.
DTF 107 V 80
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 cpv. 1 LPGA

Cited by the court as the main legal basis for the conditions under which undue benefits do not have to be refunded (good faith and severe hardship).

art. 53 cpv. 3 LPGA

Cited as the basis allowing the insurer to reconsider the decision regarding good faith up until the notification of the appeal response.

art. 61 lett. g LPGA

Cited in the reasoning preceding the dispositive to determine that the appellant is not entitled to reimbursement of costs because they were not legally represented.

art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

Cited as the procedural basis allowing the court to decide as a single judge.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2010.1 TB · Lugano 15 luglio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice: · Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario: · Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2010 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2009 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

RI 1, nato nel 1989, nel maggio 2007 ha chiesto (doc. 1) ed ottenuto (doc. 21) delle prestazioni complementari alla rendita completiva per figli dell'AI;

in occasione della procedura d'ufficio di riesame del suo diritto alle PC, il 30 giugno 2009 (doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di produrre della documentazione attestante il suo statuto professionale, ovvero se lavorava o se era in disoccupazione, avvertendo inoltre l'interessato che dal 1° agosto 2009 avrebbe sospeso la prestazione complementare fino alla ricezione di quanto chiesto;

il 14 luglio 2009 (doc. 29) la Cassa cantonale di compensazione, Servizio rendite e indennità, ha chiesto in restituzione all'assicurato la somma di Fr. 3'876.-, corrispondente a sei mesi di rendita completiva per figli versatagli a torto da

febbraio a luglio 2009, non avendo egli avvisato l'autorità competente che il 2 gennaio 2009 aveva sciolto il contratto

di tirocinio (doc. 30) e che quindi non aveva più diritto alla rendita;

il 16 luglio 2009 (doc. 27) la mamma dell'assicurato ha chiesto un incontro per potere spiegare la situazione del figlio, incontro che è stato effettuato il 29 luglio seguente (doc. 34A);

il 25 agosto 2009 (doc. 32) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha emanato una decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (Fr. 998.- x 6 = Fr. 5'998.-), poiché con lo scioglimento del contratto di tirocinio si è estinto il diritto alle PC;

cresciuto in giudicato l'ordine di restituzione, il 2 ottobre 2009 (doc. 33) l'assicurato ha chiesto il condono delle prestazioni complementari da restituire, facendo valere sia la sua buona fede avendo tempestivamente comunicato al suo medico curante ed all'Ufficio assicurazione invalidità la cessazione del tirocinio, sia che la restituzione della somma richiesta lo metterebbe in gravissime difficoltà, non possedendo alcun bene patrimoniale e sopravvivendo soltanto grazie all'assistenza sociale;

con decisione del 22 ottobre 2009 (doc. 35) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Servizio delle PC, ha respinto la domanda di condono, a motivo che l'assicurato non aveva dato seguito al suo obbligo di informarlo subito circa qualsiasi cambiamento importante delle sue condizioni personali e quindi anche dell'interruzione del tirocinio, dal quale dipendeva la continuazione del versamento della rendita completiva per figli dell'AI e, di riflesso, anche le prestazioni complementari, mentre detta comunicazione è avvenuta solo il 16 luglio 2009;

in tali circostanze, la violazione dell'obbligo di informare comporta il mancato riconoscimento della buona fede e quindi non è necessario verificare la condizione cumulativa della grave difficoltà;

nell'opposizione del 23 novembre 2009 (doc. C) l'assicurato ha spiegato d'avere avvisato dell'interruzione degli studi il suo medico e l'UAI, perciò il Servizio PC doveva esserne a conoscenza;

con decisione su opposizione del 3 dicembre 2009 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione di restituzione, osservando che tra le diverse amministrazioni cantonali non esiste un automatismo di comunicare le informazioni ricevute da un assicurato, perciò il ricorrente non può ritenersi esentato dal notificare all'ente erogante le prestazioni dei fatti che ne modificano l'entità o ne sopprimono il diritto;

in questo senso, visto che percepiva delle prestazioni complementari alla rendita completiva per figli, l'interessato doveva avvisare anche il Servizio PC che aveva rescisso il contratto di tirocinio e non solo il suo medico e l'Ufficio assicurazione invalidità, poiché le rendite completive per figli maggiorenni possono essere versate solo se gli stessi continuano gli studi o la formazione;

nel suo ricorso del 13 gennaio 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di riconoscere la sua buona fede, ritenuto che egli ha notificato il cambiamento professionale non "*presso

qualsiasi altra amministrazione cantonale, ma presso l'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, che è parte dell'istituto delle assicurazioni sociali come

pure la cassa cantonale di compensazione e che ha erogato delle prestazioni simili a quelle della cassa di compensazione (…). Vale pertanto quanto è stato precisato nella sentenza del TFA citata, che nel caso concreto la cassa cantonale

di compensazione avrebbe dovuto tener conto delle comunicazioni avvenute all'istituto delle assicurazioni sociali della

quale essa fa parte.*";

il ricorrente ha inoltre evidenziato che l'Ufficio AI ha riconosciuto i fatti così come da egli esposti ed ha ammesso il presupposto della buona fede, quindi chiede che identica soluzione sia adottata dalla Cassa cantonale per le prestazioni complementari;

con la risposta di causa del 29 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto l'accoglimento del ricorso, reputando che, come risulta dagli atti presenti nell'incarto dell'UAI, il

presupposto della buona fede sia stato realizzato, avendo l'assicurato tempestivamente informato l'Ufficio AI dello scioglimento del contratto

di tirocinio;

l'amministrazione ha quindi chiesto al TCA di

rinviare gli atti per la valutazione della seconda condizione necessaria per l'ottenimento del condono, ossia la grave

difficoltà economica;

l'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA

I 707/00 del 21 luglio 2003);

ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà;

per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse;

determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA);

il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA);

giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione;

secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b);

quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso;

nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25);

il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF

107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488);

giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data

quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi

determinanti secondo la LPC;

l'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci;

il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza;

la norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI;

in specie, la

condizione della buona fede è stata ammessa dall'amministrazione con la risposta di causa conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;

di conseguenza, resta soltanto da esaminare l'altra condizione cumulativa delle gravi difficoltà;

a questo proposito, vista anche l'espressa richiesta dell'amministrazione affinché essa stessa possa procedere in tal senso e quindi si ripronunci sul diritto del ricorrente al condono dell'obbligo di restituire la somma di Fr. 5'998.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal febbraio al luglio 2009, il rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio PC, appare giustificato anche per non pregiudicare, alla luce delle necessità d’accertamento fattuale, un doppio grado di giudizio al ricorrente. Il servizio interessato opererà gli accertamenti necessari con la collaborazione del ricorrente ed emanerà una nuova decisione;

stanti così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, mentre la decisione su opposizione che rifiuta il condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per dar seguito ai suoi incombenti;

vincente in causa, ma non patrocinato da un legale, il ricorrente non ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché proceda con l'esame della condizione delle gravi difficoltà per restituire quanto indebitamente ricevuto e si ripronunci sulla domanda di condono.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3.Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti