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33.2008.8 • TCAS TI 33.2008.8 Generato dall'IA

Appeal Admissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numero d'incarto 33.2008.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought reimbursement for medical expenses under supplementary benefits related to a retirement pension, following a partial approval of their claim by the social insurance fund via a decision dated September 24, 2008. The applicant then appealed this decision directly to the Cantonal Insurance Tribunal on September 30, 2008, instead of first filing an administrative opposition with the initial insurer as required by the governing general law on social insurance procedures (LPGA). The court found the appeal inadmissible because the mandatory prerequisite step—filing an opposition with the issuing authority (the fund)—had not been completed, and subsequently transmitted the case file back to the fund to process the filing as a proper opposition decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso direttamente inoltrato al TCA avverso decisione soggetta ad opposizione. Assenti i presupposti per una denegata giustizia. Irricevibilità dell'impugnativa. Rinvio degli atti

Parole chiave

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spese mediche regresso dell'assicuratore decisioni in materia di pensione di anzianità assicurazione complementare azione parziale prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 49 con
• che va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art.
Art. 52 cpv. 1 LPGA
Cited in the reasoning to establish that the decision must first be challenged by opposition, which is the reason for declaring the appeal inadmissible.
Art. 49 LPGA
1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
disposizioni della LPGA
Cited in the concluding section as the legal basis, relevant for determining the inadmissibility based on the requirement for prior opposition.
art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
Cited in the reasoning to justify the composition of the Tribunal (single judge), but not explicitly repeated in the final dispositive orders (only the Lptca is mentioned there).
art. 4 cpv. 1 Lptca del 23 giugno 2008
Cited in the reasoning to justify the composition of the Tribunal (single judge), and referenced via the broader 'art. 4 della Legge di procedura...' in the concluding remarks.
art. 64 LTF
Not present in the dispositive.
art. 66 al. 1 LTF
Not present in the dispositive.

Giurisprudenza citata

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DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008

Cited in the concluding section alongside the LPGA as the procedural basis for the decision.

disposizioni della LPGA

Cited in the concluding section as the legal basis, relevant for determining the inadmissibility based on the requirement for prior opposition.

art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

Cited in the reasoning to justify the composition of the Tribunal (single judge), but not explicitly repeated in the final dispositive orders (only the Lptca is mentioned there).

art. 4 cpv. 1 Lptca del 23 giugno 2008

Cited in the reasoning to justify the composition of the Tribunal (single judge), and referenced via the broader 'art. 4 della Legge di procedura...' in the concluding remarks.

art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish that the decision must first be challenged by opposition, which is the reason for declaring the appeal inadmissible.

art. 64 LTF

Not present in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not present in the dispositive.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2008.8 ir/td · Lugano 7 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di

RI 1 contro

la decisione su opposizione del 24 settembre 2008 emanata da Cassa CO 1 in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto ed in diritto

• che RI 1 ha chiesto il rimborso di spese di malattia nell'ambito delle prestazioni complementari alla rendita AVS;

• che l'amministrazione con decisione del

24 settembre 2008 ha parzialmente accolto la richiesta dell'assicurato (Doc. A);

• che la decisione in discussione del 24 settembre 2008 è soggetta ad opposizione;

• che la ricorrente, con scritto 30 settembre 2008, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il parziale rimborso delle spese delle quali è stato chiesto il pagamento;

• che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 4 cpv. 1 Lptca del 23 giugno 2008;

• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

• che nel caso in esame la decisione 30 settembre 2008 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;

• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 30 settembre 2008 quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Richiamato l'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 e le disposizioni della LPGA,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso formulato in data 30 settembre 2008 da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la decisione di sua competenza.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti