Legislator Giurisprudenza & Legislazione
33.2007.5 • TCAS TI 33.2007.5 Generato dall'IA

Inadmissibility of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Disability Pension Supplement

Numero d'incarto 33.2007.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a decision regarding supplementary benefits to a disability pension, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to first file the required administrative objection with the issuing authority, as mandated by the relevant social insurance law provisions which came into effect in 2003 and govern both procedural and substantive aspects of such decisions. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the case files to be returned to the social insurance institution so it could process the objection and issue a decision on the objection, which could then be appealed to the cantonal court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49 cpv. 2 LOG, Art. 1 LPC, Art. 49 con, Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 49 cpv. 2 LOG STFA; Inadmissibility of Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Disability Pension Supplement: Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the case files to be returned to the social insurance institution so it could process the objection and issue a decision on the objection, which could then be appealed to the cantonal court.

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita d'invalidità censure procedurali prestazione d'assicurazione sociale aspetti giuridici pensione complementare autorità amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 49 cpv. 2 LOG STFA

Used to justify the decision being made by a single judge because the case did not raise fundamental legal questions.

art. 52 cpv. 1 LPGA

Cited to establish that the appeal was inadmissible because the initial decision was not subject to an opposition procedure under this article.

art. 1 LPC

Cited in relation to the application of the LPGA procedural rules to the Cantonal supplementary benefits.

art. 64 LTF

Cited in the reasoning for appeal to the Federal Tribunal, implying the legal aid rule applies to the final judgment.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as costs are stated to be borne by the State, avoiding imposition on the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2007.5 ir/td · Lugano 15 maggio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione del 13 aprile 2007 emanata da

Cassa CO 1 in materia di prestazioni complementari alla rendita AI non sono state chieste osservazioni alla Cassa CO 1

ritenuto, in fatto ed in diritto

• che RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA

1 di __________, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto 14 maggio 2007 (pervenuto il giorno successivo) con cui si aggrava avverso una decisione 13 aprile 2007 della Cassa Cantonale di compensazione AVS-AI-IPG dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali in materia di applicazione della LPC per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2006;

• che con il gravame è stata prodotta solo una parte della decisione impugnata e la cancelleria del TCA ha chiesto la parte mancante all’amministrazione interessata;

• che non risulta essere stata inoltrata opposizione avverso la decisione 13 aprile 2007 impugnata con l’atto in discussione dell’avv. RA 1;

• che al ricorso non è infatti stata annessa una decisione su opposizione relativa alle prestazioni complementari riferite al periodo 1 marzo – 31 dicembre 2006;

• che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG STFA del 21.7.2003 in re N., I 707/00);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art.

1 LPC). Il complesso normativo si applica al caso di specie sia per gli aspetti procedurali, come a nota giurisprudenza federale e cantonale, che per gli aspetti materiali;

• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag.

316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a della LPC, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (sul tema si veda Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame, la decisione della Cassa di cui si chiede l’annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione. Il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che nella decisione impugnata, con cui viene fissata una prestazione complementare di CHF 106.— in favore della ricorrente e del figlio __________, prestazione che la ricorrente contesta siccome insufficiente e non rispettosa del diritto, rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto l’immediata trasmissione degli atti alla Cassa affinché l’amministrazione proceda all'esame della tempestività dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 14/15 maggio 2007 formulato da RI 1 é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi all’Istituto delle Assicurazioni Sociali, Cassa CO 1, , affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti