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33.2004.2 • TCAS TI 33.2004.2 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Prior to Response Deadline

Numero d'incarto 33.2004.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed a petition challenging a decision regarding supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but subsequently communicated the withdrawal of the appeal before the court set a deadline for the respondent to reply. Consequently, the delegated judge of the cantonal insurance court ruled that the matter had become moot and ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs, based on the procedural law.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Prior to Response Deadline: Consequently, the delegated judge of the cantonal insurance court ruled that the matter had become moot and ordered the case stricken from the rolls without imposing any fees or costs, based on the procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della prestazione d'assicurazione ritiro della domanda termine processuale perentorio indennità assicurativa prestazione complementare preavviso in materia di assicurazioni sociali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
This procedural law is cited as the basis for the orders issued (the withdrawal renders the case moot).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This procedural law is cited as the basis for the orders issued (the withdrawal renders the case moot).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2004.2 ir/gm · Lugano 22 gennaio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 14 gennaio 2004 formulato da

__________ contro

la decisione del 18 dicembre 2003 emanata dalla Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 gennaio 2004 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. _);

vista la lettera 17 gennaio 2004 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici