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33.2003.8 • TCAS TI 33.2003.8 Generato dall'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefit Denial Dismissed as Moot

Numero d'incarto 33.2003.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a supplementary benefit denial from the cantonal compensation fund, which was based on non-privileged income exceeding the required need, despite the appellant arguing for the inclusion of transport and meal expenses; following an administrative review that adjusted the non-privileged income downward but still indicated an excess, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to dismiss the case as moot without awarding costs or fees.

Regesto Legislator

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2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Regarding Supplementary Benefit Denial Dismissed as Moot: "Le trasmetto in annesso lo scritto 9 maggio 2003 del capo servizio prestazioni complementari signor __________.

Parole chiave

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prestazione complementare revoca di prestazioni sociali fondo di compensazione riesame della rendita AI trasferimento privo d'oggetto legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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2. non si percepiscono né tasse né spese
non si percepiscono né tasse né spese;
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2. non si percepiscono né tasse né spese;

This order explicitly rules on the non-imposition of fees and costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2003.8 ir/gm · Lugano 18 giugno 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 11 dicembre 2002 interposto da

__________ contro

la decisione del 14 novembre 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che con scritto 9 maggio 2003 al TCA la Cassa si è così espressa:

" Mi riferisco alla sua lettera del 4 febbraio 2003 ed in merito le comunico che, dopo aver ricevuto solo in data 7 maggio 2003 la documentazione richiesta, la prestazione complementare del ricorrente risulta sempre respinta.

Infatti, come potrà rilevare dai giustificativi che in allegato le trasmetto, malgrado la rettifica da fr. 45'889.- a fr. 42'301.- del reddito da attività dipendente (pos. 21 della tabella di calcolo PC) riferito unicamente alla madre in quanto il figlio è agli studi e senza reddito il diritto alla prestazione è ancora rifiutato." (cfr. Doc. _);

richiamato lo scritto 13 maggio 2003 del TCA al signor __________ del seguente tenore:

"Le trasmetto in annesso lo scritto 9 maggio 2003 del capo servizio prestazioni complementari signor __________.

Nel Suo ricorso lei contestava la mancata considerazione di spese di trasporto e mensa. La decisione impugnata indicava redditi non privilegiati di CHF 63'456.-- a fronte di un fabbisogno di CHF 55'830.-- con un superamento di CHF 7'526.-- con la rettifica del reddito conseguente a quanto da Lei prodotto quale documentazione il reddito da attività dipendente considerato nel calcolo si riduce - secondo l'amministrazione

- di CHF 3'588.--.

Il responsabile delle prestazioni evidenzia quindi un superamento del reddito non privilegiato che passa da CHF 7'526.-- a CHF 3'938.-- (7'526.-- - 3'588.--).

Alla luce di ciò la invito a prendere posizione in merito rispettivamente a comunicarmi il mantenimento del ricorso o meno." (cfr. Doc. _);

ritenuto che con scritto 16 giugno 2003 l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici