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33.2003.17 • TCAS TI 33.2003.17 Generato dall'IA

Appeals on Supplementary Benefits Inadmissible Due to Failure to Exhaust Objection Procedure

Numero d'incarto 33.2003.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellants filed appeals with the Cantonal Insurance Tribunal challenging decisions from the Cantonal Compensation Fund regarding supplementary benefits, arguing the amounts awarded were insufficient. The court declared the appeals inadmissible because, following the entry into force of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law (LPGA) on January 1, 2003, decisions concerning supplementary benefits must first be challenged through an objection procedure directed to the issuing body, as indicated in the original decisions, before being brought before the Tribunal. Consequently, the court dismissed the appeals and transmitted the files back to the Compensation Fund to proceed with the objection decisions.

Regesto Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LPC, Non si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato; Appeals on Supplementary Benefits Inadmissible Due to Failure to Exhaust Objection Procedure: The court declared the appeals inadmissible because, following the entry into force of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law (LPGA) on January 1, 2003, decisions concerning supplementary benefits must first be challenged through an objection procedure directed to the issuing body, as indicated in the original decisions, before being brought before the Tribunal. Consequently, the court dismissed the appeals and transmitted the files back to the Compensation Fund to proceed with the objection decisions.

Parole chiave

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assicurazione complementare fondo di compensazione procedura per incarico diretto prestazione d'assicurazione sociale censure procedurali legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 V 93
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid.
DTF 119 V 95
Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 52 cpv. 1 LPGA

The court relies on the rule stating that decisions governed by Art. 49 LPGA must be challenged via an opposition procedure, which justifies declaring the current appeal inadmissible because the opposition was not first filed.

Art. 1 LPC

Cited in the reasoning to establish that the LPGA provisions apply to cantonal benefits, which frames the application of the opposition procedure.

Non si percepisce tassa di giustizia

This phrase in the dispositive rules on the non-imposition of judicial fees.

le spese sono poste a carico dello Stato

This phrase in the dispositive rules on the allocation of costs.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2003.17-18 IR/cd · Lugano 7 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 10 giugno 2003 (complementati con la trasmissione delle decisioni impugnate il 16 giugno 2003) di

1. __________ 2. __________ contro

le decisioni del 14 maggio 2003 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 in materia di prestazioni complementari

In fatto ed in diritto

- che con scritto del 10 giugno 2003 complementato il successivo 16 giugno 2003 __________ e __________ si sono aggravati a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro le decisioni del 14 maggio 2003 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari. In particolare con le decisioni citate la Cassa ha fissato prestazioni ritenute insufficienti dai ricorrenti con richiamo anche ad altri ricorsi a questo TCA __________ nel frattempo dichiarati irricevibili (cfr. STCA 14 maggio 2003);

- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA;

- che nel caso in esame, le decisioni della Cassa impugnate e di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di esse deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

- che nelle decisioni impugnate rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione delle decisioni su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi

10 giugno 2003 di __________ e __________ sono irricevibil*i.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo le decisioni su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti