Compensation Fund Benefit Calculation Appeal Inadmissibility due to Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision from the cantonal compensation fund that denied complementary benefits, arguing that the non-privileged income, specifically stated as alimony from a divorced spouse, was incorrectly calculated. The court, however, found the appeal inadmissible because, following the entry into force of the Federal Law on the General Part of Social Insurance Law (LPGA) on January 1, 2003, the prescribed remedy for decisions regarding complementary benefits was an opposition procedure to be directed first to the issuing body, not an appeal to the Cantonal Social Insurance Tribunal, thus requiring the case to be transferred to the compensation fund for an opposition decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cpv. 1 LPGA, Art. 49 LPGA, Art. 1 LPC, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Compensation Fund Benefit Calculation Appeal Inadmissibility due to Procedural Error: The court, however, found the appeal inadmissible because, following the entry into force of the Federal Law on the General Part of Social Insurance Law (LPGA) on January 1, 2003, the prescribed remedy for decisions regarding complementary benefits was an opposition procedure to be directed first to the issuing body, not an appeal to the Cantonal Social Insurance Tribunal, thus requiring the case to be transferred to the compensation fund for an opposition decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe core reason for declaring the appeal inadmissible is that the proper remedy was opposition under this procedural rule.
Cited as part of the reasoning establishing that LPGA provisions, including procedural ones, apply to cantonal benefits in this matter.
The procedural note in order 3 details the requirements for filing an appeal to the Federal Insurance Court, which generally relates to the right to legal aid (though costs are explicitly mentioned in order 2).
Although not explicitly cited in order 2, the court decided not to levy court fees (Non si percepisce tassa di giustizia), which falls under the scope of cost provisions usually cited in this context.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 33.2003.14 IR/sc · Lugano 27 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2003 di
__________ contro
la decisione del 24 aprile 2003 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
In fatto ed in diritto
- che con scritto del 23 maggio 2003 __________ si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione del 24 aprile 2003 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari. In particolare con la decisione citata la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni avanzata dalla ricorrente ritenendo che il reddito non privilegiato fosse superiore al fabbisogno composto dal limite vitale aumentato del contributo fisso per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della pigione lorda e dei contributi AVS AI IPG. La signora __________, nata nel __________, si è – come detto – aggravata a questo Tribunale indicando di non percepire – per quanto attiene al reddito non privilegiato – l’importo di CHF 15'000.- indicato come alimenti ricevuti dal coniuge divorziato;
- che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA;
- che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
- che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
23 maggio 2003 di __________
é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti