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33.2002.9 • TCAS TI 33.2002.9 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Leading to Case Dismissal

Numero d'incarto 33.2002.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a cantonal compensation fund's decision regarding supplementary benefits, but subsequently informed the delegated judge of the Insurance Tribunal that they were withdrawing the appeal. Because the matter became moot following the withdrawal, the court ordered the case stricken from the rolls, with no collection of fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.61; Withdrawal of Appeal Leading to Case Dismissal: Because the matter became moot following the withdrawal, the court ordered the case stricken from the rolls, with no collection of fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
soppressione della prestazione d'assicurazione abbandono definitivo del procedimento prestazione complementare ritiro della querela penale indennità assicurativa decisione delegata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61
This law is cited in the preamble, indicating the procedural basis for the decree, which declares the case removed from the rolls.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.61

This law is cited in the preamble, indicating the procedural basis for the decree, which declares the case removed from the rolls.

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Testo completo

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00009 ir/fz · Lugano 25 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 6 febbraio 2002 di

__________ contro

le decisioni 16.01.02 della Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzon in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 13.02.02 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 18.03.02 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici