Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Dental Reimbursement Calculation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal compensation fund that granted a lower reimbursement for dental expenses than the amount invoiced, challenging the basis for calculation. The court reasoned that the reimbursement for dental treatments under supplementary benefits is governed by specific regulations which mandate using the tariff structure of accident, military, and disability insurance (AINF/AM/AI), which sets the value per point for dentists at CHF 3.10; applying this fixed rate to the documented points resulted in the amount already granted by the fund, thus affirming the original decision and rejecting the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 OMPC, Art. 8 dell, 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale; Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Dental Reimbursement Calculation): The court reasoned that the reimbursement for dental treatments under supplementary benefits is governed by specific regulations which mandate using the tariff structure of accident, military, and disability insurance (AINF/AM/AI), which sets the value per point for dentists at CHF 3.10; applying this fixed rate to the documented points resulted in the amount already granted by the fund, thus affirming the original decision and rejecting the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article regulated the reimbursement of dental expenses, forming the substantive basis for rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.
Cited as the procedural basis allowing the decision to be made by a single judge.
Order dispensing with court fees and imposing costs on the State, following the rejection of the appeal.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 33.2002.79 IR/cd · Lugano 20 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di
__________ contro
la decisione del 25 novembre 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto ed in diritto
- con decisione 25 novembre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha concesso a __________ il versamento dell'importo di Fr. 405.- quale rimborso di spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC). La prestazione medica è stata valutata a CHF 3,10 il punto sulla base del numero dei punti esposti dalla dentista dott. __________;
- la fattura della dott. __________ trasmessa dall’assicurato alla Cassa ammontava invece a CHF 430,65 considerando una remunerazione per punto di CHF 3,30. Con ricorso 28 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli CHF 405.- postulando il versamento della differenza tra fatturazione e prestazione riconosciuta. All’accoglimento del gravame si oppone la Cassa rilevando come il rimborso delle prestazioni mediche avvenga in base all’accordo esistente tra CAMS e SSO, ossia tra il concordato degli assicuratori da un lato e la società svizzera cui fanno capo i medici dentisti;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- in
diritto va rammentato come l'art. 8 dell'Ordinanza regoli il rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari nel seguente modo:
" Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)
Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)
Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)
I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge, e ribadiscono l’applicazione delle tariffe dell’assicurazione contro gli infortuni, ottenibile presso l’INSAI. Queste tariffe prevedono il valore del punto per il medico dentista in CHF 3,10.
Nel caso concreto la dott. __________ ha fissato, per il suo lavoro, 130,5 punti. Questi punti, remunerati secondo tariffa a CHF 3,10 per punto, conferiscono il diritto per l’assicurato di ottenere un importo di CHF 404,55 che, arrotondato, ha comportato il versamento – corretto – da parte dell’amministrazione di CHF 405.-. __________ non ha diritto ad ottenere maggiore rimborso.
- Da quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti