Appeal Moot Due to Administrative Decision and Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a recourse against decisions from the cantonal compensation fund regarding supplementary benefits; however, the administrative authority subsequently issued new decisions fully granting the appellant's claims and annulling the challenged decisions, and the appellant also communicated their withdrawal of the appeal, leading the court to rule that the appeal was moot and strike it from the roll without imposing fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IA1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli, 2. non si percepiscono né tasse né spese; Appeal Moot Due to Administrative Decision and Withdrawal: An appellant filed a recourse against decisions from the cantonal compensation fund regarding supplementary benefits; however, the administrative authority subsequently issued new decisions fully granting the appellant's claims and annulling the challenged decisions, and the appellant also communicated their withdrawal of the appeal, leading the court to rule that the appeal was moot and strike it from the roll without imposing fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited to establish the administrative authority's ability to re-examine the decision, leading to the appeal becoming moot.
This is the main order disposing of the case due to the appeal becoming moot (although it references the procedural context).
This provision governs the decision on procedural costs in the dispositive.
Testo completo
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2002.00007 ir/gm · Lugano 6 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 26 gennaio 2002 interposto da
__________, rappr. da: __________, contro
le decisioni del 16 gennaio 2002 emanate da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 22 febbraio 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il signor __________, con scritto 4 marzo 2002 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici