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33.2002.69 • TCAS TI 33.2002.69 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits

Numero d'incarto 33.2002.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a decision concerning supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but the matter became moot when the appellant's representative formally withdrew the appeal via letter, leading the delegated judge to dismiss the case from the docket without imposing any fees or costs.

Regesto Legislator

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Legge di procedura 6.4.1961; Withdrawal of Appeal Regarding Supplementary Benefits: An appeal was filed against a decision concerning supplementary benefits issued by the cantonal compensation fund, but the matter became moot when the appellant's representative formally withdrew the appeal via letter, leading the delegated judge to dismiss the case from the docket without imposing any fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni complementari revoca di prestazioni sociali fondo di compensazione decisione delegata rinvio ad separatum legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Legge di procedura 6.4.1961
This law governs the procedural basis for striking the case from the rolls (order 1).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Legge di procedura 6.4.1961

This law governs the procedural basis for striking the case from the rolls (order 1).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 33.2002.69 TB · Lugano 6 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 22 ottobre 2002 interposto da

__________ rappr. da: __________ contro

la decisione del 3 ottobre 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 22 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

vista la lettera 3 febbraio 2003 del rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1.

la causa è stralciata dai ruoli:

2. non si prelevano né tasse né spese;

3. intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici